E’ dato atto che sulla proposta del presente deliberato sono stati espressi i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.L.gs 18.08.2000, n.267 di seguito riportati:

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

                                                                                  Il Responsabile del Servizio

                                                                                   Sig. Francesco Martellucci

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della spesa

                                                                                  Il Responsabile del Servizio

                                                                                   Rag. Gino Falsini

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Relaziona l’Assessore Panunzi Agenore:

           

Premesso

-     che l’I.C.I - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-     che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre  1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56  ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;

-         che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,  48 e 172 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

-         che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazione della Giunta Comunale;

 

Valutati gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:

a)    nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)   in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune;

           

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;

 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267;

 

Visto lo statuto comunale;

 

Visto il regolamento comunale di contabilità;

 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Con presenti e votanti n. 16

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 5

Astenuti n.

 

D E L I B E R A

 

Di dare atto che quanto descritto in premessa è parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;

 

di approvare le aliquote dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1° gennaio 2007, come segue - :

 

I)                   L’aliquota da applicare ai fini dell’I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili - per i soggetti  passivi e per gli immobili è pari al 7 per mille, con effetto dal 1° Gennaio 2007;

II)                L’aliquota da applicare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri) è pari al 5,5 per mille;

III)             L’aliquota da applicare per l’unità immobiliare e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri),  concessa in uso gratuito da persone fisiche, con atto scritto avente data certa, a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, è pari al 5,5 per mille;

IV)             L’aliquota da applicare per le unità immobiliari adibite ad attività, produttive, commerciali e studi professionali, ubicate nel centro storico  è pari al 4 per mille;

V)                Per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a, dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto stabilito dal comma primo lettera e dell’art 59 del D.Lgs n.446/97;

VI)             L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d‘inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

VII)          Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare,  129,11 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l’abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

VIII)       Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

IX)             Si dà atto che nella determinazione della aliquote di cui al Capo I , II, III e IV e di quanto oggetto del Capo VI, nonché nella definizione della  detrazione di cui al Capo VII sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

X)                Si riserva l’adozione di provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art.3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

XI)             Di contenere le dinamiche fiscali legate alla nuova regolamentazione degli estimi catastali dei fabbricati;

 

 

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 Di dichiarare, stante l’impegno, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese;

 

 

Delib.ICI02007