DELIBERA N.  6    DEL 05/02/2005

LA GIUNTA COMUNALE

           

Premesso

-     che l’I.C.I - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-     che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre  1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56  ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;

-         che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,  48 e 172 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

-         che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazione della Giunta Comunale;

 

Valutati gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a)    nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)   in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune;

           

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;

 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

Visto lo statuto comunale;

 

Visto il regolamento comunale di contabilità;

 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Con voti unanimi, palesemente espressi

 

D E L I B E R A

 

Di dare atto che quanto descritto in premessa è parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;

 

di approvare le aliquote dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue - :

 

I)                   L’aliquota da applicare ai fini dell’I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili - per i soggetti  passivi e per gli immobili è pari al 7 per mille, con effetto dal 1° Gennaio 2005;

II)                L’aliquota da applicare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri) è pari al 5,5 per mille;

III)             L’aliquota da applicare per l’unità immobiliare e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri),  concessa in uso gratuito da persone fisiche, con atto scritto avente data certa, a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, è pari al 5,5 per mille;

IV)             L’aliquota da applicare per le unità immobiliari adibite ad attività, produttive, commerciali e studi professionali, ubicate nel centro storico  è pari al 4 per mille;

V)                Per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto stabilito dal comma primo lettera e dell’art 59 del D.Lgs n.446/97;

VI)             L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d‘inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

VII)          Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 129,11 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l’abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

VIII)       Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

IX)             Si dà atto che nella determinazione della aliquote di cui al Capo I , II, III e IV e di quanto oggetto del Capo VI, nonché nella definizione della  detrazione di cui al Capo VII sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

X)                Si riserva l’adozione di provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art.3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 Di dichiarare, stante l’impegno, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese;

 

 

Delib.ICI02005