OGGETTO: determinazioni aliquota ICI per l’anno 2011.
Premesso che:
- l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1993 N.504 stabilisce l’istituzione a decorrere dall’anno 1993 dell’imposta comunale sugli immobili;
- l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504, così come modificato dall’art. 1 comma 156 della legge 27-12-2006 n.296, individua il consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;
- l’aliquota può essere stabilita in misura unica per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di Bilancio (art.6 al 18 D.Lgs 504/92);
- l’art.1 del D.L.93/2008, così come convertito con la legge 24-07-2008 n.126, esclude dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Dato atto che per quanto riguarda in particolare l’ICI L’art. 59 del D.Lgs.vo 446/97 individua le nuove facoltà regolamentari concesse ed esercitabili dai comuni;
Richiamato l’articolo 1, comma 123, della Legge 220/2010 che ha confermato, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Considerato necessario confermare l’aliquota ICI del 6 per mille;
Visto il DM 16-03-2011 che proroga al 30-06-2011 l’approvazione del bilancio di previsione 2011;
Visto il D.lgs.vo 267/2000,
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
1) Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di confermare, per l’anno 2011, l’aliquota ICI nella misura unica del 6 per mille.