Proposta di delibera da presentare al Consiglio Comunale del 06-06-2011

  

OGGETTO: determinazioni aliquota  ICI per l’anno 2011.

 

 

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

 

-          l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1993 N.504 stabilisce l’istituzione a decorrere dall’anno 1993 dell’imposta comunale sugli immobili;

-          l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504, così come modificato dall’art. 1 comma 156 della legge 27-12-2006 n.296, individua il consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;

-          l’aliquota può essere stabilita in misura unica per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di Bilancio (art.6 al 18 D.Lgs 504/92);

-          l’art.1 del D.L.93/2008, così come convertito con la legge 24-07-2008 n.126, esclude dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

Dato atto che per quanto riguarda in particolare l’ICI  L’art. 59 del D.Lgs.vo 446/97 individua le nuove facoltà regolamentari concesse ed esercitabili dai  comuni;

 

Richiamato l’articolo 1, comma 123, della Legge 220/2010 che ha confermato, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Considerato necessario confermare l’aliquota ICI del 6 per mille;

 

Visto il DM 16-03-2011 che proroga al 30-06-2011 l’approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il D.lgs.vo 267/2000,

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

 

D E L I B E R A

 

1)      Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 

2)      Di confermare, per l’anno 2011, l’aliquota ICI  nella misura unica del 6 per mille.