D.G.C. n.  09    del 17-03-2005

 

Oggetto: Imposta comunale sugli Immobili. Determinazione dell’aliquota per l’anno 2005

 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto il D.Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. che ha istituito e regolamentato l’I.C.I. – Imposta comunale sugli Immobili;
 
Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 che introdotto nuove disposizioni in ordine alla individuazione dei soggetti passivi I.C.I. ed in materia di detrazione per abitazione principale;
 
Visto l’art. 4 comma I° del D.L. 8 agosto 1996 n.437, convertito con modificazioni dalla L. n.556/1996, che attribuisce all’Ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato a nome di un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
 
Visto l’art. 1 comma V° della L 27 dicembre 1997 n.449 che attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 
Visto l’art.18 comma I° della Legge n.388/2000 che ha modificato i criteri per il versamento dell’acconto I.C.I., stabilendo che esso deve essere pari alla metà dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, facendo salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno;
 
Visto l’art. 27 comma 9 della legge n.448/2001 a norma del quale: “In deroga alle disposizioni dell’art.3 comma 3 della legge 27 luglio 2000 n.212, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente all’annualità d’imposta 1998 e successive. Il termine per l’attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all’art.11 comma I, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d’imposta 1997 e successive”;
 
Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma VIII della Legge n.448/2001, a norma del quale “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e s.m., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
 
Visto l’art. 1 comma 67 della legge 30 dicembre 2004 n.311 (legge finanziaria) il quale dispone la proroga al 31-12-2005 del termini per gli accertamenti ICI per annualità non anteriori al 2000 scadenti al 31-12-2004;
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2004 n. 306, che ha differito al 28 febbraio 2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione;
 
Preso atto che in sede di conversione del sopra citato decreto, la Camera dei Deputati ha approvato all’art.1 le modifiche di seguito sottolineate:
art.1 -  Bilanci di previsione degli Enti Locali – “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 31-03-2005”;
 
Vista la legge 30 dicembre 2004 n.311 (legge finanziaria 2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004 n.306, supplemento ordinario n.192/L;
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
 
Visto il Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n.34 del 29.11.2002 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 6  del 17.02.2004;
 
Ritenuto, in relazione alle esigenze finanziarie del Bilancio, di poter confermare, per l’esercizio finanziario 2005, l’aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per abitazione principale in € 103,29;
 
Ritenuta la propria competenza in base al disposto dell’art. 42 comma II lett.f) del D.Lgs. n.267/2000;
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 comma I del D.Lgs. n.267/2000;
 
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme previste dallo statuto
 

DELIBERA

 
1.      Di DETERMINARE per l’esercizio finanziario 2005 l’aliquota I.C.I..- Imposta comunale sugli immobili- nella misura del 6 per mille e la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29;
 
2.      Di DARE ATTO che nella determinazione dell’aliquota I.C.I. e della detrazione per abitazione principale sono state tenute presenti le esigenze degli equilibri economico-finanziari del Bilancio comunale di previsione 2005.
 

Con successiva separata votazione favorevole, resa per alzata di mano

 

DELIBERA

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV° del D.Lgs. n.267/2000.