Delibera consiliare n. 36 del 22.05.2009

 

                                       IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                                    ……………………omissis…………………………………

 

 

 

                                                           DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

 

1.     DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2008, le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

      a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 7 per mille per le categorie     rimaste in vigore

      b) Altre unità immobiliari 7 per mille

      c) Terreni agricoli 7 per mille

      d) Aree edificabili 7 per mille

 

2. DI CONFERMARE le agevolazioni già  disposte con atto consiliare n. 20 del 30.03.2001, esecutivo, che qui sotto si riportano e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

a)   aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

- al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e fabbricati rurali;

-         opere di manutenzione straordinaria di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia localizzati nel centro storico così come definiti alle lettere b)-c)-d) ed e) dell’art. 31 della L.457/78 e siti nelle zone A1-A2 e A3 del P.R.G. vigente nel Comune.

-          al recupero dei sottotetti

L’aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni 3 dall’inizio dei lavori giusto quanto disposto dall’art. 1 comma 5 della L. 449/97. Decorso questo periodo dovrà essere applicata l’aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell’immobile e del soggetto passivo;

b)  aliquota agevolata del 4 per mille per i soggetti passivi che intendano acquistare un fabbricato nel Comune di Antrodoco e trasferirvi la propria residenza. Da applicare per la durata di anni tre dalla data di iscrizione, in qualità di residente, dell’Anagrafe del Comune di Antrodoco. Decorso tale termine dovrà essere applicata a tali unità immobiliari l’aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell’immobile e del soggetto passivo;

 

d) di esentare, per la durata di anni 3, dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili coloro i quali si insedieranno in questo territorio con nuove attività produttive o amplieranno quelle già esistenti in loro possesso. Tale agevolazione decorrerà dalla data di effettivo inizio di attività lavorativa o di effettivo utilizzo della parte ampliata. Decorso tale termine dovrà essere applicata a tali unità immobiliari l’aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell’immobile e del soggetto passivo;

 

3. DI CONFERMARE, altresì, per l’anno 2009, la detrazione per l'abitazione principale per le categorie rimaste ancora in vigore, in € 105,00 (euro centocinque/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Ai fini della determinazione dell’imposta l’aliquota e la detrazione applicata per le abitazioni principali del presente dispositivo va applicata anche alle pertinenze. Detta agevolazione è applicabile limitatamente alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse) per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione. Il contribuente  ne darà  comunicazione all’Ente mediante presentazione di autocertificazione;

 

4. PRENDERE ATTO che la minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 203/2008 convertito con modificazioni in L. 126/2009, sarà rimborsata ai Comuni dal Ministero dell’Interno dietro presentazione di apposita certificazione;

 

5.DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in € 263.602,00, iscritto  nel redigendo Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2009.

 

6.DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.

 

7.DI DISPORRE che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

 

8.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza.

 

9.DI ALLEGARE copia del presente atto al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

10. DI DARE ATTO che per quanto non normato con il presente atto vige quanto precedentemente deliberato dal consiglio comunale.

 

10.DI DICHIARARE,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.