IL CONSIGLIO COMUNALE
- OMISSIS -
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille
b) Altre unità immobiliari 7 per mille
c) Terreni agricoli 7 per mille
d) Aree edificabili 7 per mille
2. DI CONFERMARE le agevolazioni già disposte con atto consiliare n. 20 del 30.03.2001, esecutivo, che qui sotto si riportano e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e fabbricati rurali;
L’aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni 3 dall’inizio dei lavori giusto quanto disposto dall’art. 1 comma 5 della L. 449/97. Decorso questo periodo dovrà essere applicata l’aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell’immobile e del soggetto passivo;
b. aliquota agevolata del 4 per mille per i soggetti passivi che intendano acquistare un fabbricato nel Comune di Antrodoco e trasferirvi la propria residenza. Da applicare per la durata di anni tre dalla data di iscrizione, in qualità di residente, dell’Anagrafe del Comune di Antrodoco. Decorso tale termine dovrà essere applicata a tali unità immobiliari l’aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell’immobile e del soggetto passivo;
c. di esentare, per la durata di anni 3, dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili coloro i quali si insedieranno in questo territorio con nuove attività produttive o amplieranno quelle già esistenti in loro possesso. Tale agevolazione decorrerà dalla data di effettivo inizio di attività lavorativa o di effettivo utilizzo della parte ampliata. Decorso tale termine dovrà essere applicata a tali unità immobiliari l’aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell’immobile e del soggetto passivo;
3. DI DETERMINARE, altresì, per l’anno 2007, la detrazione per l'abitazione principale in € 105,00 (euro centocinque/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Ai fini della determinazione dell’imposta l’aliquota e la detrazione applicata per le abitazioni principali del presente dispositivo va applicata anche alle pertinenze. Detta agevolazione è applicabile limitatamente alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse) per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione. Il contribuente ne darà comunicazione all’Ente mediante presentazione di autocertificazione;
4.DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in € 346.000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2007.
5.DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.
6.DI DISPORRE che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.
7.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza.
8.DI ALLEGARE copia del presente atto al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. DI DARE ATTO che per quanto non normato con il presente atto vige quanto precedentemente deliberato dal consiglio comunale.
10.DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.