Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre 2007 (G.U. 31 dicembre 2007, n. 302) è stato prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 29/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2007;
Richiamata altresì
Ritenuto di provvedere in merito, determinando per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:
ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00‰
ALIQUOTA ORDINARIA 6,80‰
ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO
A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA O COLLATERALE 4,00‰
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Sentiti gli interventi allegati;
Con la seguente votazione UNANIME:
DELIBERA
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008:
ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4 ‰
ALIQUOTA ORDINARIA 6,80 ‰
ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO
A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA O COLLATERALE 4,00‰
2. di determinare, per l’anno 2008, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29
3. di dare atto che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 2, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di €
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
In prosieguo, con ulteriore votazione:
Successivamente, il C.C.
Delibera
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con VOTAZIONE UNANIME.