COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

 

ALIQUOTE  I.C.I.  ANNO 2010

 

 

( Approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2010 )

 

Ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento con eccezione  di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/1992, pari ad € 103,29

 

TIPOLOGIA

Aliquote per mille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTE PER  LE CATEGORIE

CATASTALI DIVERSE

 DA

A/1

A/8

A/9

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

Unità immobiliare appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.

 

Unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

 

Immobili posseduti a titolo di proprietà – usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato – non locate.

 

Pertinenze (C/2, C/6 e C/7)

 

Abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta di I° grado (genitori, figli)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

SOLO

PER LE CATEGORIE CATASTALI

A/1

A/8

A/9

Unità immobiliari censite nel nuovo catasto urbano classificate in gruppo A/10 –gruppo B (tutte) –gruppo C (tutte) –gruppo D (tutte) –gruppo E (tutte).

6

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Aree fabbricabili

4

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Altri immobili non compresi nelle precedenti categorie

7

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Misura delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta.

 

 

Detrazione per abitazione principale (solo per categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

 

 

  103,29

 

 

Riduzione per fabbricati  inagibili – inabitabili e di fatto non utilizzati

 

 

50 %