LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la deliberazione di G.M. n. 36 del 26.3.2004 - esecutiva - con la quale si confermavano, per l'anno 2003, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobil (ICI) fissate e determinate con atto Consiliare n. 8 del 30.3.2000 per l'anno 2000 con atto di G.M. n. 54 del 21.3.2001 per l'anno 2001 e con atto di G.M. n. 1 del 22.03.2002 per l'anno 2002 e con atto di G.M. n. 20 del 14-03.2003 per l’anno 2002;

RITENUTO che possono confermarsi, anche per l'anno 2005, le suddette aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili dando atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8.8.1996/437 e ss.mm., nonche' delle norme di cui all'art. 58 comma 3 del D.Leg.vo 15.12.1997/ 46 e ss.mm.;

VISTI gli artt. 172 e 174 del D.leg.vo 267/2000;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del predetto Decreto Leg.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

All'unanimita' di voti legalmente espressi;

 

DELIBERA

 

A) di confermare, per l'anno 2005 l'aliquota del 7%o e le aliquote ridotte o agevolate di cui al prospetto che segue, per la applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto Leg.vo 30.12.1992, n. 504:

 

ALIQUOTA 6%o

 

1) abitazione principale (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro titolo reale, ed suoi familiari vi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente);

2) abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta di I grado al coniuge ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il I grado, (il soggetto passivo deve far pervenire al Comune entro il 31 Dicembre c.a. apposita comunicazione);

3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani, disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata, viene considerata abitazione principale;

4) unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari viene considerata abitazione principale, purche' sussista per i soci stessi la condizione della identita' di dimora abituale e residenza anagrafica;

5) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi case Popolari;

6) unita' immobiliari censite nel catasto urbano classificate in gruppo A/10 - Gruppo B (tutte)- gruppo C (tutte)- gruppo D (tutte)- gruppo E (tutte)-;

7) pertinenze;

8) unita' immobiliare posseduto a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

 

ALIQUOTA 7%o

 

- altri immobili non compresi nelle precedenti categorie;

 

B) DARE atto:

a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto1), non sara' inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;

b) che il presente atto e' stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

In prosieguo, con ulteriore unanime votazione legalmente resa;

 

DELIBERA

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267;