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a) 4 per mille in favore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art.6 del Regolamento ICI).
Parimenti è applicata l’aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari delle unità immobiliari che stipulano i contratti di affitto in base al contratto tipo, di cui all’accordo stipulato in data 2.12.2004 e sottoscritto con le Organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini;
b) 5,75 per mille in favore delle unità immobiliari che, possedute in aggiunta all’abitazione principale, sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° (primo) grado (genitori e figli) a condizione che l’unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Al fine di usufruire della aliquota agevolata, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, con le modalità ed entro il temine previsto per la presentazione delle dichiarazioni ICI, apposita comunicazione al Settore Entrate, con indicazione delle generalità dell’occupante che utilizza l’immobile a titolo di abitazione principale;
c) 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
di dare atto che dall’imposta dovuta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera a) primo periodo , si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 103,29 (centotreventinovecentesimi) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
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Dr.ssa Tiziana Livornese