Settore Entrate
Oggetto: determinazione aliquote dell’imposta comunale sugli immobili – Anno 2005
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.);
Visto il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta adottato, in forza dell’art.52 del D.Lgs. n.446/97, con deliberazione C.C. n. 112 del 21.12.1998;
Visto l’art.27 comma 8 della Legge n.448 del 28.12.2001 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.98, n.360 , e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il decreto legge n. 314/2004 ( c.d. decreto mille proroghe) convertito nella legge n. 26 del 1.3.2005 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2005;
Visto l’art. 172 del Decreto Legislativo n.267/2000 che individua i documenti da allegare al bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, ed in particolare il punto e), fa esplicito riferimento alle deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni dei limiti di reddito stabiliti per i tributi locali e per i servizi locali;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 che all’art.42 comma 2 lett. f) ha reiterato il principio della competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle aliquote I.C.I.;
Visto che l’art.54 del D.Lgs.446/97, come modificato dall’art.6 del D.Lgs.23 marzo 1998, n.56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione di un fabbisogno finanziario certo e definito;
Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed alla obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 che prevede, per i Comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con modificazione dalla legge 21 febbraio 1989 n.61 e ss.mm., la possibilità di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le deliberazioni stesse sono assunte;
Vista la deliberazione G.C. n. 15 del 14 gennaio 2005 con la quale è stato recepito l’accordo stipulato in data 2.12.2004 , sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali della proprietà ( APE-CONFEDILIZIA, ASPP, CONFAPPI, UPPI) e le Organizzazioni Sindacali degli inquilini ( SUNIA, SICET, UNIAT, UGL-ASSOCASA);
Visto il punto 3) del dispositivo della deliberazione soprarichiamata con il quale viene previsto che la Giunta, in occasione dell’ approvazione delle aliquote ICI per l’anno 2005 provvederà all’applicazione dell’ aliquota ICI agevolata al 4 per mille in favore dei proprietari che stipuleranno i contratti di affitto , a decorrere dal 1 gennaio 2005 in base all’accordo tipo;
Ritenuto, al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n. 431/98, che disciplina la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo applicare l’aliquota agevolata del 4 per mille in favore dei proprietari che stipuleranno i contratti di affitto, a decorrere dal 1 gennaio 2005, in base all’accordo tipo stipulato in data 2.12.2004 con le Organizzazioni Sindacali dei proprietari e degli inquilini;
Vista la deliberazione G.C. n. 45 del 29 febbraio 2004 con la quale sono state approvate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2004 , modificata con la deliberazione G.C. n 69 del 26 Marzo 2004;
Ritenuto, confermare, le aliquote già deliberate per l’anno 2004 ed approvate con i provvedimenti sopraccitati;
Visto che le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote ICI devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale , su modello definito con D.M. ai sensi dell’art.52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n,446, nel testo modificato dall’art.1., comma 1 lettera s) del d.lgs. 30 dicembre 1999, n.506;
Visto che il suddetto adempimento non assume rilevanza giuridica, ossia non è condizione di efficacia della deliberazione e non è sostitutiva delle altre forme di pubblicazione , così come chiarito con circolare ministeriale 13 febbraio 1998, n.49/E in G.U. n.40 del 18 febbraio 1998;
Visto che la richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata entro il termine ultimo del 15 maggio al Ministero di grazia e giustizia – Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - Via Arenula 70, Roma, con lettera fac-simile nella circolare e duplice copia del dispositivo della deliberazione adottata;
Il Relatore
d.ssa Tiziana Livornese
L’Assessore al Bilancio, letta e condivisa la relazione del Dirigente del Settore Entrate
· di determinare , in ossequio al dettato dell’art.172 lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 così come di seguito:
a) 4 per mille in favore delle unità immobiliare destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art.6 del Regolamento ICI).
Parimenti è applicata l’aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari delle unità immobiliari che stipuleranno i contratti di affitto, a decorrere dal 1 gennaio 2005, in base al contratto tipo, di cui all’accordo stipulato in data 2.12.2004 e sottoscritto con le Organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini;
b) 5,75 per mille in favore delle unità immobiliari che, possedute in aggiunta all’abitazione principale, sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° (primo) grado (genitori e figli) a condizione che l’unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Al fine di usufruire della aliquota agevolata, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, con le modalità ed entro il temine previsto per la presentazione delle dichiarazioni ICI, apposita comunicazione al Dipartimento Entrate, con indicazione delle generalità dell’occupante che utilizza l’immobile a titolo di abitazione principale;
c) 9 per mille, limitatamente alle unità immobiliari ad uso abitativo e non locate nell’anno di riferimento dell’aliquota maggiorata ed in quello precedente;
d) 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
· di dare atto che dall’imposta dovuta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera a) primo periodo , si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 103,29 (euro centotreeventinovecentesimi) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
· di dare atto, altresì, che i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale l’immobile, per avvalersi dell’aliquota al 7 per mille devono presentare all’Ufficio ICI , entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposita autocertificazione attestante la registrazione del contratto di locazione , ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n.449 e ss.mm. e che l’immobile è adibito a tale scopo;
· di incaricare il funzionario responsabile ICI della pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, della predetta deliberazione, dando atto che, comunque, il suddetto adempimento non assume rilevanza giuridica, ossia non è condizione di efficacia della deliberazione e non è sostitutiva delle altre forme di pubblicazione , così come chiarito con circolare ministeriale 13 febbraio 1998, n.49/E in G.U. n.40 del 18 febbraio 1998;
· di partecipare la presente deliberazione al Concessionario della Riscossione dei Tributi, in conformità a quanto stabilito dal comma 2° dell’art.18 del D.Lvo n.504/92.
L’Assessore al Bilancio
Girolamo De Magistris