DELIBERA N° 13 DEL 14.01.2005
Premesso che l’art. 151, comma 1, del T.u.e.l. 267/2000, stabilisce che i Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio Preventivo per l’anno successivo;
Preso atto che il Ministero dell’Interno con apposito decreto del 29/12/2004 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali è differito al 28/02/2005;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 06/03/2001 avente ad oggetto “I.C.I. per l’anno 2001”;
Visto l’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
Visti gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. n. 267/2000;
Visti gli incrementi delle unità abitative presenti sul territorio che di fatto aumentano la base imponibile è ammissibile una riduzione delle aliquote riferite alle abitazioni principali senza ottenere perdita di gettito.
D E L I B E R A
Che l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 è determinata nella misura del:
- 5.15 per mille per le abitazioni principali(residenza) e pertinenze;
- 5.15 per mille per le abitazioni (escluse le pertinenze) destinate ai parenti in linea diretta, che non possiedono altre abitazioni (ex genitore che ha l’usufrutto dell’appartamento del proprio figlio);
- 6 per mille unità abitativa concessa in locazione a soggetti residenti che la utilizzeranno come abitazione principale con contratto assoggettato a registrazione;
- 6.5 per mille per gli altri casi non compresi nelle fattispecie precedenti (agricoltori-artigiani);
- 7 per mille per il settore industriale.
La detrazione per l’abitazione principale è elevata a Euro 108,45 per:
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
- l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel Comune;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone da persone fisiche di cittadinanza italiana non residente nel territorio nazionale a condizione che l’immobile non sia locato e che il soggetto non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale.