PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

……Omissis…….

Estratto della delibera  G.M  n. 185  del 24/05/2011

 

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 504 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Vista la legge 662 del 23/12/96 con la quale all’art. 3, commi da 48 a 59, vengono dettate norme integrative e modificative del decreto legislativo n. 504/92;

Visto il comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 che, modificando l’art. 6 comma 1 primo periodo del D. Lgs. 504/92, indica il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, inoltre in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

Dato atto che, in relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008:

-         E’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, e relative pertinenze (così come precisato dal comma 2 dell’art. 5 del Regolamento I.C.I.); da tale esenzione vengono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9;

-         L’esenzione si applica anche:

a)  a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro titolo reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;

b)  alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R. ex I.A.C.P.;

Visti, altresì, gli artt. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, e 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che, rispettivamente, testualmente recitano:

“Art. 1. - Esenzione ICI prima casa:

... omissis ... 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. …omissis…

Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali:

... omissis ... 30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).”;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:

·        n. 9 del 27/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili in vigore dal 01/01/2007;

·        n. 6 del 05/05/2008 con la quale è stato modificato l’articolo: 9 del regolamento ICI;

·        n. 346 del 29/12/2008, esecutiva a termini di legge con la quale sono state confermate le aliquote per l’anno 2009;

·        n. 13 del 12/01/2010, esecutiva a termini di legge con la quale sono state confermate le aliquote per l’anno 2010;

 

Visto che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della legge 662/96, che prevede:

·          al comma 2, che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

·          al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati all’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) ex IACP;

Visto l’art. 4 della Legge 09/12/98 n. 431 che consente l’applicazione di aliquote I.C.I. nella misura del 9 per mille, per i comuni definiti ad alta densità abitativa di cui all’art. 1 del D.L. 30/12/88 n. 551 convertito nella legge 21/02/89 n. 61, in deroga al limite massimo del 7 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Visto che il CIPE ha approvato l’elenco dei Comuni ad alta densità abitativa in esecuzione della L. 431/98, includendo anche il ns. comune;

Visto il regolamento I.C.I.;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

-         1. CONFERMARE per l’anno 2011 le aliquote I.C.I.  come di seguito riportate dando atto che le medesime restano invariate rispetto all’anno 2010:

            TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                                       Aliquote

1.        Aliquota ordinaria                                                                                                      7 %°

2.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo             5 %°

3.        Pertinenza dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 8 del Reg. I.C.I.                          5 %°   

4.        Unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari                                                     5 %°

5.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di parenti in linea retta

entro il primo grado concessa in uso gratuito                                                   5 %°

6.        Unità immobiliare assegnati all’ATER ex IACP a soggetti che le utilizzano come

abitazione principale.                                                                                                  5 %°

7.        Unità immobiliare di categoria A (escluso A/10) con contratto di locazione

registrato concesso a titolo di abitazione principale                                                      5 %°

8.        Unità immobiliari di categoria “D”                                                                               4 %°

9.        Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) prive di contratto di locazione             7 %°

10.    Aree edificabili                                                                                               7 %°

11.    Tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie (riguarda

esclusivamente gli immobili di cui alla categoria catastale C).                            7 %°

-         2. DARE ATTO per tutte le tipologie degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (vedi punti 2 - 4 - 6), non rientranti nell’esenzione prevista dal D.L. 93/2008,  la detrazione è di €. 104,00 così come stabilito dall’art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge 662/96.

-         3.  STABILIRE che, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata di cui ai punti 5 (dal 2008 esenzione) e 7 del precedente elenco, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza entro il termine di versamento della prima rata dell’anno d’imposta (16/06/2011), copia del contratto di comodato  d’uso (punto 5 del precedente elenco) o del contratto di locazione per uso abitazione principale registrato ai sensi di legge (punto 7 del precedente elenco).

-         4. DARE ATTO che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1 non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato tenuto conto anche delle proiezioni esposte;

-         5. VERSAMENTO Il pagamento dell’ICI può avvenire in due rate o in un’unica soluzione.  L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 16 giugno di ciascun anno.  L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre di ciascun anno. Il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il termine del 16 giugno di ogni anno. In questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.

I pagamenti devono essere effettuati sull’apposito modello di c/c postale (TD451) n. 17190000 intestato a “Comune di Minturno - Servizio Tesoreria I.C.I.”, oppure possono essere effettuati su modello F24.

-         7. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.