……Omissis…….
Estratto della delibera C .C. n. 346 del 29/12/2008.
D E L I B E R A
- 1. CONFERMARE per l’anno 2009 le aliquote I.C.I. come di seguito riportate dando atto che le medesime restano invariate rispetto all’anno 2008:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
1. Aliquota ordinaria 7 %°
2. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 5 %°
3. Pertinenza dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 8 del Reg. I.C.I. 5 %°
4. Unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 5 %°
5. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di parenti in linea retta
entro il primo grado concessa in uso gratuito 5 %°
6. Unità immobiliare assegnati all’ATER ex IACP a soggetti che le utilizzano come
abitazione principale. 5 %°
7. Unità immobiliare di categoria A (escluso A/10) con contratto di locazione
registrato concesso a titolo di abitazione principale 5 %°
8. Unità immobiliari di categoria “D” 4 %°
9. Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) prive di contratto di locazione 7 %°
10. Aree edificabili 7 %°
11. Tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie (riguarda
esclusivamente gli immobili di cui alla categoria catastale C). 7 %°
- 2. DARE ATTO per tutte le tipologie degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (vedi punti 2 - 4 - 6), non rientranti nell’esenzione prevista dal D.L. 93/2008, la detrazione è di €. 104,00 così come stabilito dall’art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge 662/96.
- 3. STABILIRE che, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata di cui ai punti 5 (dal 2008 esenzione) e 7 del precedente elenco, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza entro il termine di versamento della prima rata dell’anno d’imposta (16/06/2009), copia del contratto di comodato d’uso (punto 5 del precedente elenco) o del contratto di locazione per uso abitazione principale registrato ai sensi di legge (punto 7 del precedente elenco);
- 4. DARE ATTO che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1 non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato tenuto conto anche delle proiezioni esposte;
- 5. VERSAMENTO Il pagamento dell’ICI può avvenire in due rate o in un’unica soluzione. L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 16 giugno di ciascun anno. L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre di ciascun anno. Il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il termine del 16 giugno di ogni anno. In questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.
I pagamenti devono essere effettuati sull’apposito modello di c/c postale (TD451) n. 17190000 intestato a “Comune di Minturno - Servizio Tesoreria I.C.I.”, oppure possono essere effettuati su modello F24.