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VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 504 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

VISTA la legge 662 del 23/12/96 con la quale all’art. 3, commi da 48 a 59, vengono dettate norme integrative e modificative del decreto legislativo n. 504/92;

VISTO altresì il comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 che, modificando l’art. 6 comma 1 primo periodo del D. Lgs. 504/92, indica il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

·        n. 9 del 27/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili in vigore dal 01/01/2007;

·        n. 12 del 27/04/2007, esecutiva a termini di legge si deliberavano le aliquote I.C.I. per l’anno 2007;

RICHIAMATA la precedente delibera di questa stessa seduta con la quale è stato modificato l'articola 9 del regolamento I.C.I.

VISTO che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della legge 662/96, che prevede:

·          al comma 2, che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

·          al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati all’ ATER (Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale)  ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari);

VISTO il comma 5 dell’art. 1 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008) che dispone una ulteriore detrazione per abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile I.C.I., fino ad un importo massimo di Euro 200,00; l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale detrazione si aggiunge a quella gia prevista di €. 104,00.

VISTO l’art. 4 della Legge 09/12/98 n. 431 che consente l’applicazione di aliquote I.C.I. nella misura del 9 per mille, per i comuni definiti ad alta densità abitativa di cui all’art. 1 del D.L. 30/12/88 n. 551 convertito nella legge 21/02/89 n. 61, in deroga al limite massimo del 7 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

RILEVATO che il CIPE ha approvato l’elenco dei Comuni ad alta densità abitativa in esecuzione della L. 431/98, includendo anche il ns. comune;

VISTO il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art.3 della legge 662/96, il quale prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati”,

VISTA la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

DARE ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  6 adottata in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato modificato il regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

RILEVATO che ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, introdotto dall’art. 3 della Legge 662/96, restano ferme le disposizioni dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito con modificazioni della Legge 556/96 il quale prevede che i comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;

STABILITO che è stata quantificato nel bilancio di previsione 2008 alla voce di bilancio un’entrata derivante dall’imposta comunale sugli immobili di €. 2.820.943,68 che contribuisce a garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione 2008, così ripartita:

Descrizione

Numero

Aliquota

Proventi previsti 2008

Aree edificabili

1.700

7

 250.000,00

Abitazioni principali

6.800

5

 556.000,00

Altri fabbricati

14.148

7

 2.014.943,68

 

CONSIDERATO che in bilancio è prevista una riduzione per maggiore gettito I.C.I. presunto di cui all’art. 2 comma 39 del D. L. 262/2006 per €. 183.001,72, che tale riduzione è avvenuta non in misura proporzionale alla maggior base imponibile, ma in misura proporzionale ai contributi ordinari concessi. Con un ordine del giorno collegato alla finanziaria il Governo “si impegna a prevedere, attraverso iniziative adeguate, una compensazione delle minori somme certificate dai Comuni, rispetto a quelle effettivamente loro ridotte”.

VISTO il regolamento I.C.I.;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

-         1. STABILIRE per l’anno 2008 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.:

            TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                                       Aliquote

1.        Aliquota ordinaria                                                                                                      7 %°

2.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo                       5 %°

3.        Pertinenza dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 8 del Reg. I.C.I.                          5 %°   

4.        Unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari                                                     5 %°

5.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di parenti in linea retta

entro il primo grado concessa in uso gratuito                                                               5 %°

6.        Unità immobiliare assegnati all’ATER ex IACP a soggetti che le utilizzano come

abitazione principale.                                                                                                  5 %°

7.        Unità immobiliare di categoria A (escluso A/10) con contratto di locazione

registrato concesso a titolo di abitazione principale                                                      5 %°

8.        Unità immobiliari di categoria “D”                                                                               4 %°

9.        Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) prive di contratto di locazione             7 %°

10.    Aree edificabili                                                                                                            7 %°

11.    Tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie (riguarda

esclusivamente gli immobili di cui alla categoria catastale C).                                        7 %°

-         2. DARE ATTO che per tutte le tipologie degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (vedi punti 2 - 4 - 6) la detrazione è di €. 104,00 così come stabilito dall’art. 7 comma 2 della Legge 662/96 e l’ulteriore detrazione è prevista nella misura dell’1,33 per mille della base imponibile così prevista dal comma 5 dell’art. 1 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008), mentre per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado non è concessa alcuna detrazione.

-         3. I soggetti passivi d’imposta intestatari esclusivamente di una sola unità immobiliare adibiti ad abitazione principale, titolari di solo reddito derivante da pensione d’invalidità di importo non superiore ad € 8.000,00 necessariamente comprovato dal modello ISEE, possono richiedere un contributo pari all’imposta pagata. Per poter usufruire di detto contributo l’interessato dovrà produrre idonea documentazione da presentare entro il 30 gennaio 2009 al Servizio Sociale del Comune;

-         4.  STABILIRE che, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata di cui ai punti 5 e 7 del precedente elenco, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza entro il termine di versamento della prima rata dell’anno d’imposta (16/06/2008), copia del contratto di comodato  d’uso (punto 5 del precedente elenco) o del contratto di locazione per uso abitazione principale registrato ai sensi di legge (punto 7 del precedente elenco);

-         5. DARE ATTO che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1 non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato tenuto conto anche delle proiezioni esposte;

-         6. VERSAMENTO Il pagamento dell’ICI può avvenire in due rate o in un’unica soluzione.  L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 16 giugno di ciascun anno.  L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre di ciascun anno. Il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il termine del 16 giugno di ogni anno. In questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.

I pagamenti devono essere effettuati sull’apposito modello di c/c postale (TD451) n. 17190000 intestato a “Comune di Minturno - Servizio Tesoreria I.C.I.”, oppure possono essere effettuati su modello F24.

-         7. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.