Estratto della delibera G.M. n.48 del 22/03/2006

 

PREMESSO che con propria deliberazione n.30 del 15/02/2005, esecutiva a termini di legge si deliberavano le aliquote I.C.I. per l’anno 2005;

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 504 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

VISTO l’art. 3, comma 48 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

·        n. 68 del 28/11/1998 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili in vigore dal 01/01/1999;

·        n. 3 del 29/03/2003 con la quale gli artt. 7-8-9-20 del suddetto regolamento sono stati modificati a decorrere dal 01/01/2003;

·        n. 5 del 18/03/2004 con la quale gli artt. 3 - 4 e 7 del suddetto regolamento sono stati modificati a decorrere dal 01/01/2004;

ACCERTATO che il CIPE ha approvato l’elenco dei Comuni ad alta densità abitativa in esecuzione delle legge 431/98, includendo anche il ns. comune;

VISTO il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art.3 della legge 662/9, il quale prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazione o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati”,

DARE ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, introdotto dall’art. 3 della Legge 662/96, restano ferme le disposizioni dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito con modificazioni della Legge 556/96 il quale prevede che i comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;

CHE dopo aver effettuato le seguenti proiezioni sulla scorta degli archivi costituiti dal 1997 al 2001 risulta il seguente gettito d’imposta:

Descrizione

Numero

Aliquota

Proventi previsti 2005

Aree edificabili

475

7%°

€ 90.000,00

Abitazioni principali

4800

5%°

€ 496.000,00

Altri fabbricati

15000

4%° -6%°-7%°

€ 2.000.000,00

Totale

20275

 

€ 2.586.000,00

RILEVATO che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della legge 662, che prevede:

al comma 2, che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale la destinazione medesima si verifica;

al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati all’ ATER (Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale)  ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari);

VISTO il regolamento I.C.I.;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

-         1. STABILIRE per l’anno 2006 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.:

             TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                                       Aliquote

1.        Aliquota ordinaria                                                                    7%°

2.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo            5%°

3.        Pertinenza dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 8 del Reg. I.C.I.               5%°    

4.        Unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari                                                5%°

5.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di parenti in linea retta

entro il primo grado concessa in uso gratuito                                          5%°

6.        Unità immobiliare assegnati all’ATER ex IACP a soggetti che le utilizzano come

abitazione principale.                                                                    5%°

7.        Unità immobiliare di categoria A (escluso A/10) con contratto di locazione

registrato concesso a titolo di abitazione principale                                 5%°

8.        Unità immobiliari di categoria “D”                                                            4%°

9.        Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) prive di contratto di locazione        7%°

10.    Aree edificabili                                                                      7%°

11.    Tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie (riguarda

esclusivamente gli immobili di cui alla categoria catastale C).                            6%°

 

-         2. DARE ATTO che per tutte le tipologie degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (vedi punti 2 - 4 - 6) la detrazione è di €. 104,00 così come stabilito dall’art. 7 comma 2 della Legge 662/96, mentre per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado non è concessa alcuna detrazione.

-         3. I soggetti passivi d’imposta intestatari esclusivamente di una sola unità immobiliare adibiti ad abitazione principale, titolari di solo reddito derivante da pensione d’invalidità di importo non superiore ad € 8.000,00 necessariamente comprovato dal modello ISEE, possono richiedere un contributo pari all’imposta pagata. Per poter usufruire di detto contributo l’interessato dovrà produrre idonea documentazione da presentare entro il 30 gennaio 2007 al Servizio Sociale del Comune;

-         4.  STABILIRE che, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata di cui ai punti 5 e 7 del precedente elenco, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza entro il termine di versamento della prima rata dell’anno d’imposta, copia del contratto di comodato  d’uso (punto 5 del precedente elenco) o del contratto di locazione per uso abitazione principale registrato ai sensi di legge (punto 7 del precedente elenco), mentre la relativa denuncia di variazione I.C.I. dovrà essere presentata entro i termini previsti dalla legge;

-         5. DARE ATTO che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1 non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato tenuto conto anche delle proiezioni esposte in premessa;

-         6. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.