DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.30 DEL 15/02/2005

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005

 

PREMESSO che con propria deliberazione n.56 del 09/03/2004, esecutiva a termini di legge si deliberavano le aliquote I.C.I. per l’anno 2004;

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 504 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

VISTO l’art. 3, comma 48 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

·        n. 68 del 28/11/1998 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili in vigore dal 01/01/1999;

·        n. 3 del 29/03/2003 con la quale gli artt. 7-8-9-20 del suddetto regolamento sono stati modificati a decorrere dal 01/01/2003;

·        n. 5 del 18/03/2004 con la quale gli artt. 3 - 4 e 7 del suddetto regolamento sono stati modificati a decorrere dal 01/01/2004;

ACCERTATO che il CIPE ha approvato l’elenco dei Comuni ad alta densità abitativa in esecuzione delle legge 431/98, includendo anche il ns. comune;

VISTO il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art.3 della legge 662/9, il quale prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazione o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati”,

DARE ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, introdotto dall’art. 3 della Legge 662/96, restano ferme le disposizioni dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito con modificazioni della Legge 556/96 il quale prevede che i comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;

CHE dopo aver effettuato le seguenti proiezioni sulla scorta degli archivi costituiti dal 1997 al 2001 risulta il seguente gettito d’imposta:

Descrizione

Numero

Aliquota

Proventi previsti 2005

Aree edificabili

452

7%°

€ 82.465,00

Abitazioni principali

4551

5%°

€ 473.578,00

Altri fabbricati

14111

4%° -6%°-7%°

€ 1.943.957,00

Totale

19114

 

€ 2.500.000,00

RILEVATO che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della legge 662, che prevede:

al comma 2, che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale la destinazione medesima si verifica;

al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati all’ ATER (Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale)  ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari);

VISTO il regolamento I.C.I.;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

-         1. STABILIRE per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.:

             TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                                       Aliquote

1.        Aliquota ordinaria                                                                    7%°

2.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo            5%°

3.        Pertinenza dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 8 del Reg. I.C.I.               5%°    

4.        Unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari                                                5%°

5.        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di parenti in linea retta

entro il primo grado concessa in uso gratuito                                          5%°

6.        Unità immobiliare assegnati all’ATER ex IACP a soggetti che le utilizzano come

abitazione principale.                                                                    5%°

7.        Unità immobiliare di categoria A (escluso A/10) con contratto di locazione

registrato concesso a titolo di abitazione principale                                 5%°

8.        Unità immobiliari di categoria “D”                                                            4%°

9.        Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) prive di contratto di locazione        7%°

10.    Aree edificabili                                                                      7%°

11.    Tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie (riguarda

esclusivamente gli immobili di cui alla categoria catastale C).                            6%°

 

-         2. DARE ATTO che per tutte le tipologie degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (vedi punti 2 - 4 - 6) la detrazione è di €. 104,00 così come stabilito dall’art. 7 comma 2 della Legge 662/96, mentre per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado non è concessa alcuna detrazione. Sono esentati dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili i soggetti passivi d’imposta di cui all’art. 3, comma 1 del D. Lgs. N. 504/1992 intestatari esclusivamente di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed il cui reddito derivi esclusivamente da pensione d’invalidità per un importo complessivo non superiore a €. 8.000,00 necessariamente comprovato dal modello ISEE. Per poter usufruire di detta esenzione, l’interessato dovrà produrre idonea documentazione da presentare entro il 30/06/2005 all’Ufficio Servizi Sociali del Comune;

-         4.  STABILIRE che, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata di cui ai punti 5 e 7 del precedente elenco, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza entro il termine di versamento della prima rata dell’anno d’imposta, copia del contratto di comodato  d’uso (punto 5 del precedente elenco) o del contratto di locazione per uso abitazione principale registrato ai sensi di legge (punto 7 del precedente elenco), mentre la relativa denuncia di variazione I.C.I. dovrà essere presentata entro i termini previsti dalla legge;

-         5. DARE ATTO che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1 non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato tenuto conto anche delle proiezioni esposte in premessa;

-         6. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.