DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.30 DEL 15/02/2005
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005
PREMESSO che con propria deliberazione n.56 del 09/03/2004, esecutiva a termini di legge si deliberavano le aliquote I.C.I. per l’anno 2004;
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 504 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 3, comma 48 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
· n. 68 del 28/11/1998 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili in vigore dal 01/01/1999;
· n. 3 del 29/03/2003 con la quale gli artt. 7-8-9-20 del suddetto regolamento sono stati modificati a decorrere dal 01/01/2003;
· n. 5 del 18/03/2004 con la quale gli artt. 3 - 4 e 7 del suddetto regolamento sono stati modificati a decorrere dal 01/01/2004;
ACCERTATO che il CIPE ha approvato l’elenco dei Comuni ad alta densità abitativa in esecuzione delle legge 431/98, includendo anche il ns. comune;
VISTO il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art.3 della legge 662/9, il quale prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazione o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati”,
DARE ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, introdotto dall’art. 3 della Legge 662/96, restano ferme le disposizioni dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito con modificazioni della Legge 556/96 il quale prevede che i comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;
CHE dopo aver effettuato le seguenti proiezioni sulla scorta degli archivi costituiti dal 1997 al 2001 risulta il seguente gettito d’imposta:
Descrizione |
Numero |
Aliquota |
Proventi previsti 2005 |
Aree edificabili |
452 |
7%° |
€ 82.465,00 |
Abitazioni principali |
4551 |
5%° |
€ 473.578,00 |
Altri fabbricati |
14111 |
4%° -6%°-7%° |
€ 1.943.957,00 |
Totale |
19114 |
|
€ 2.500.000,00 |
RILEVATO che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della legge 662, che prevede:
al comma 2, che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale la destinazione medesima si verifica;
al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati all’ ATER (Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale) ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari);
VISTO il regolamento I.C.I.;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;
D E L I B E R A
- 1. STABILIRE per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
1. Aliquota ordinaria 7%°
2. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 5%°
3. Pertinenza dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 8 del Reg. I.C.I. 5%°
4. Unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 5%°
5. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di parenti in linea retta
entro il primo grado concessa in uso gratuito 5%°
6. Unità immobiliare assegnati all’ATER ex IACP a soggetti che le utilizzano come
abitazione principale. 5%°
7. Unità immobiliare di categoria A (escluso A/10) con contratto di locazione
registrato concesso a titolo di abitazione principale 5%°
8. Unità immobiliari di categoria “D” 4%°
9. Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) prive di contratto di locazione 7%°
10. Aree edificabili 7%°
11. Tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie (riguarda
esclusivamente gli immobili di cui alla categoria catastale C). 6%°
- 2. DARE ATTO che per tutte le tipologie degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (vedi punti 2 - 4 - 6) la detrazione è di €. 104,00 così come stabilito dall’art. 7 comma 2 della Legge 662/96, mentre per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado non è concessa alcuna detrazione. Sono esentati dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili i soggetti passivi d’imposta di cui all’art. 3, comma 1 del D. Lgs. N. 504/1992 intestatari esclusivamente di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed il cui reddito derivi esclusivamente da pensione d’invalidità per un importo complessivo non superiore a €. 8.000,00 necessariamente comprovato dal modello ISEE. Per poter usufruire di detta esenzione, l’interessato dovrà produrre idonea documentazione da presentare entro il 30/06/2005 all’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- 4. STABILIRE che, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata di cui ai punti 5 e 7 del precedente elenco, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza entro il termine di versamento della prima rata dell’anno d’imposta, copia del contratto di comodato d’uso (punto 5 del precedente elenco) o del contratto di locazione per uso abitazione principale registrato ai sensi di legge (punto 7 del precedente elenco), mentre la relativa denuncia di variazione I.C.I. dovrà essere presentata entro i termini previsti dalla legge;
- 5. DARE ATTO che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1 non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato tenuto conto anche delle proiezioni esposte in premessa;
- 6. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.