CITTA’ DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – 2008

 

VISTA LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 27.04.2007, CON LA QUALE SONO STATE DETERMINATE LE ALIQUOTE I.C.I., L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2008 IN QUESTO COMUNE E’ APPLICATA COME SEGUE:

 

·        5,30 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

·        4,00 per mille per l’unità abitativa concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, con esclusione degli locati esclusivamente per finalità turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Tale circostanza deve essere comprovata mediante consegna di copia del contratto registrato e autocertificazione attestante la residenza del locatario, entro il 16.06.2008;

·        4,00 per mille per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attività diretta alla costruzione e vendita di beni immobili per i tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, a condizione che detti fabbricati non siano concessi in locazione;

·        5,50 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico od artistico, classificati dai  PP.PP.EE. A/1, del centro storico alto e del centro storico in declivio, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

·        5,70 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria D/2 a condizione che il proprietario dell’immobile coincida con l’esercente l’attività:

·        7,00 per mille per le aree fabbricabili;

·        7,00 per mille per le unità immobiliari “residenza secondaria” o “seconda casa”, classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10), aventi le seguenti caratteristiche e limitatamente ad una sola unità abitativa: che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) la tenga a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale, nonché residenza anagrafica in un’altra unità immobiliare ubicata in altro Comune, in possesso o in locazione, che sia arredata ed idonea ad essere usata in ogni momento;

·        9,00 per mille per le unità abitative classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10) e loro pertinenze, destinate ad usi abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, né data in comodato a tersi residenti o per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

·        7,00 per mille in tutti gli altri casi non ricompresi nelle fattispecie precedenti.

 

 

 

 

DETRAZIONI D’IMPOSTA

 

Dalla imposta determinata con l’applicazione delle aliquote di cui sopra si detraggono:

 

·        Euro 144,61 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

 

ESCLUSIONI DALL’IMPOSTA

 

A seguito dell’approvazione del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 recante  “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglia” è stata abolita, a partire dal 1° gennaio 2008, l’I.C.I. per l’abitazione principale e relative pertinenze e per le seguenti situazioni assimilate

·        Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado di parentela  in linea retta (GENITORI-FIGLI) che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Tale circostanza deve essere attestata con apposita autocertificazione entro il 16 giugno 2008;

·        Unità immobiliari appartenenti a Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel Comune;

·        Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o  usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l’immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

·        Unità immobiliare appartenente a persone che prestano servizio militare che per ragioni di servizio hanno acquisito la residenza nel Comune in cui presta servizio a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Tale circostanza deve essere dimostrata attraverso la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine del versamento dell’acconto (16.06.2008);

·        Unità immobiliare appartenente a minori che hanno la residenza presso il tutore nominato dal Tribunale a condizione che la stessa non risulti locata. Tale circostanza deve essere attestata dall’esercente la tutela entro il 16.06.2008;

·        Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che l’immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

·        L’esclusione si applica anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

RESTANO ASSOGGETTATE ALL’I.C.I. TUTTE LE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9.

 

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445 art. 47 del 28.12.2000. L’imposta autoliquidata dal contribuente deve essere versata in due rate semestrali di cui la prima scadente il 16 giugno 2008 e la seconda scadente il 16 dicembre 2008. I contribuenti devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. I versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri estinguono l’intera obbligazione tributaria. I versamenti possono essere eseguiti:

a)  mediante versamento su apposito conto corrente postale n. 88735543 “EQUITALIA GERIT      

     S.P.A. LATINA”

b) mediante versamento diretto al Concessionario della Riscossione presso lo sportello di Terracina, 

    sito in Via Bendasi;

c) mediante modello F 24.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione entro la scadenza della rata di dicembre con la maggiorazione di una somma a titolo di interesso calcolata al tasso dell’1,25 per cento.

Non si fa luogo a versamento quando l’imposta non supera €. 16,53.

Le dichiarazioni  già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2007 e per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni concernenti tali variazioni, quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione sono effettuate, sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno nel quale le nuove costruzioni ed acquisizioni e le modificazioni si sono verificate.

Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità sopra descritte.

 

TUTTE LE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’UFFICIO TRIBUTI IN VIA TRAIANO O AL NUMERO TELEFONICO 0773/79881 O CONSULTATE SUL SITO: www.comune.terracina.lt.it

 

                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.

                                                                            (Rag. Piero Maragoni)