ALIQUOTE

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi:

 

Ø      5,30 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze; anche se distintamente iscritte in catasto, nonché per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado di parentela (genitori-figli) in linea retta che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;

     (quest'ultima circostanza deve essere autocertificata entro la scadenza del versamento della rata d'acconto fissata al 16.06.2007)

 

Ø     5,30 per mille per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

 

Ø      4,00 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;

 

Ø      5,30 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

 

Ø      5,30 per mille per il personale che presta servizio militare che per ragioni di servizio ha acquisito la residenza nel Comune in cui presta servizio. L'unità immobiliare posseduta è considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.

     Tale circostanza deve essere dimostrata attraverso la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine del versamento dell'acconto (16.06.2007)

 

Ø  4,00 per mille L'unità immobiliare appartenente a minori che hanno la residenza presso il tutore nominato dal Tribunale è considerata   direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa risulti non locata.

      Tale circostanza deve essere attestata dall'esercente la tutela, entro il termine di versamento dell'acconto d'imposta, con la quale dichiara che il minore non usufruisce delle agevolazioni previste per le abitazioni principali in nessun altro Comune.

 

Ø      4,00 per mille per l'unità abitativa concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Tale circostanza deve essere comprovata mediante consegna di copia del contratto registrato e autocertificazione attestante la residenza del locatario;

 

Ø      5,50 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero d'unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero d'immobili d'interesse storico od artistico, classificati dai PP.PP.EE. A/1, del centro storico alto e del centro storico in declivio, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

 

Ø      4,00 per mille per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attività diretta alla costruzione e vendita di beni immobili per i tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, a condizione che detti fabbricati non siano concessi il locazione;

 

Ø      9,00 per mille per le unità abitative classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" ( ad eccezione della categoria A/10),e loro pertinenze, destinate ad usi abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, nè data in comodato a terzi ivi residenti o per le quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

Ø      5,70 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria D2 a condizione che il proprietario, dell’immobile, coincida con l’esercente l’attività.

 

Ø      7,00 per mille per le aree fabbricabili

 

Ø      7,00 per mille per le unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10), avente le seguenti caratteristiche e limitatamente ad una sola unità abitativa;

 Ø  che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) la tenga a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale, nonchè residenza anagrafica in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;

 Ø  che sia arredata ed idonea ad essere usata in ogni momento.

 

Ø      7,00 per mille in tutti gli altri casi non ricompresi nelle fattispecie precedenti.

 

DETRAZIONI D'IMPOSTA

 

Dall'aliquota determinata ai sensi del precedente art.1 si deducono:

 

Ø      €. 144,61 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

 

Ø      €. 144,61 per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

 

Ø      €. 144.61 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

 

Ø      €. 258,23 per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi:

 

1.      Soggetto passivo di età superiore a 65 anni e titolare di pensione di invalidità o di altra pensione non superiore al minimo INPS, con solo coniuge a carico, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto, ai fini IRPEF, un reddito imponibile non superiore all'importo della pensione minima INPS. Nell'ipotesi di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale sull'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale tra coniugi ultra 65enni ed entrambi titolare di pensione di invalidità o di altra pensione non superiore al minimo INPS, la deduzione spetta ad entrambi a condizione che ciascuno di loro non sia titolare di diritto di proprietà e che nell'anno precedente a quello d'imposta la somma dei loro redditi imponibili ai fini IRPEF non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima INPS.

 

2.      Soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidità superiore al 76%, a condizione che nessun membro della famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF, posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, il doppio dell'importo della pensione minima INPS se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due, il limite del reddito familiare è determinato aggiungendo all'importo di cui al comma precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due.

 

 

 

 

 

 

3.   soggetto passivo disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno precedente, a condizione che nessun membro della famiglia non possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo minimo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima INPS se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due,  il limite del reddito familiare lordo è determinato aggiungendo all'importo di cui all'importo precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due.

 

4.   Soggetto passivo in cassa integrazione o in mobilità per almeno 12 mesi nell'anno precedente, a condizione che nessun membro della famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale, oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che, il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima INPS, se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due, il limite del reddito familiare è determinato aggiungendo all'importo, di cui al comma precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due