ORIGINALE

 

COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

 

N.  176

delib.

OGGETTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI).

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2006.

 

 

 

 

data

12.04.2006

 

N.

prot. gen.

 

 

 

 

data

 

 

 

L’anno duemilasei,

il giorno dodici

Del mese di aprile

alle ore  9,30

 

 

 

 

 

 

e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCI GIULIANO

PRESENTE

X

ASSENTE

 

 

 

SIMONELLI VITTORIO NAZARENO  

PRESENTE

X

ASSENTE

 

 

 

DI GIROLAMO MASSIMILIANO

PRESENTE

X

ASSENTE

 

 

 

ISABELLA GIOVANNI MARCO

PRESENTE

 

ASSENTE

X

 

 

SACCUCCI MARIA ROSARIA

PRESENTE

 

ASSENTE

X

 

 

BAGNARIOL ORLANDO

PRESENTE

X

ASSENTE

 

 

 

MASCI GIOVANNI

PRESENTE

X

ASSENTE

 

 

 

SERRA PIETRO

PRESENTE

X

ASSENTE

 

 

 

AMURO GIOVANNI

PRESENTE

X

ASSENTE

 

 

 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale.

Assume la presidenza

 Il Sindaco Dott. Stefano Natdi             

,il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

 

PARERI PREVISTI DALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

 

 

tecnica della proposta di deliberazione in argomento

 

 

contabile della proposta di deliberazione in argomento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terracina,

12.04.2006

 

 

Terracina,

12.04.2006

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIOSERVIZIO

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

F.to: Rag. Piero Maragoni

 

 

F.to: Rag. Piero Maragoni

 

 

……………………………………………..

 

 

…………………………………………………

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

·                    Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 e successiva Legge 289 del 27.12.2002;

·                    Visto il comma 155 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) che differisce al 31.03.2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2006;

·                    Visto il Decreto 27 marzo 2006 del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente  tale termine al 31 maggio 2006;

·                    Visto l’art. 2 comma 4 della legge 9/2/1998 , n. 431;

·                    Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del  16.02.2005 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2005;

·                    Considerato:

che l’Amministrazione Comunale, tenuto conto che l’unica abitazione posseduta dai residenti del Comune è, normalmente, utilizzata dagli stessi per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative e di quelle della propria famiglia, ritiene necessario ridurre l’aliquota da applicare all’imposta comunale sugli immobili dal 5,70 per mille al 4,00 per mille;

Considerato che il Comune di Terracina è compreso tra i Comuni ad alta densità abitativa e che vi sono notevoli difficoltà da parte dei privati a reperire alloggi in locazione e che le stesse difficoltà incontra il Comune stesso per soddisfare le esigenze abitative dei meno abbienti,   la legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante disciplina delle locazioni e del  rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, all’ art. 2, nello stabilire le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione, da facoltà ai Comuni, al fine di favorire la locazione di immobili,     di elevare l’aliquota massima stabilita dall’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e -successive modificazioni ed integrazioni, fino al limite del 9 per mille;

Ciò considerato, al fine di raggiungere gli scopi di cui è cenno, l’aliquota delle abitazioni non locate  e relative pertinenze, viene elevata dal 7,00 al 9,00 per mille;

·                    Tenuto conto che la nuova determinazione delle aliquote assicura, comunque, un’entrata complessiva pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

·                    Visto il D. D.Lgs. 267/2000;

·                    Visto il Regolamento di contabilità;

·                    Visto lo Statuto;

·                    Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Dipartimento finanziario;

Con voto unanime

 

DELIBERA

1)     di applicare per l’anno 2006, in materia di ICI, le aliquote e le detrazioni di imposta di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

2)     di demandare all’Ufficio Tributi l’attuazione delle aliquote e delle detrazioni per  

     l’imposta comunale sugli immobili allegate alla presente deliberazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2006

ALIQUOTE

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi:

 

Ø      4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze; anche se distintamente iscritte in catasto, nonché per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado di parentela in linea retta che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;

 

Ø      4,00 per mille per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

 

Ø      4,00 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;

 

Ø      4,00 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

 

Ø      4,00 per mille per l'unità abitativa concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Tale circostanza deve essere comprovata mediante consegna di copia del contratto registrato e autocertificazione attestante la residenza del locatario;

 

Ø      5,50 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero d'unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero d'immobili d'interesse storico od artistico, classificati dai PP.PP.EE. A/1, del centro storico alto e del centro storico in declivio, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

 

Ø      4,00 per mille per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attività diretta alla costruzione e vendita di beni immobili per i tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, a condizione che detti fabbricati non siano concessi il locazione;

 

Ø      9,00 per mille per le unità abitative e loro pertinenze che risultino non locate, o per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Nella fattispecie si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere.

 

Ø      5,70 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria D2 a condizione che il proprietario, dell’immobile, coincida con l’esercente l’attività.

 

Ø      7,00 per mille per le aree fabbricabili

 

Ø      6,70 per mille in tutti gli altri casi non ricompresi nelle fattispecie precedenti.

 

DETRAZIONI D'IMPOSTA

 

Dall'aliquota determinata ai sensi del precedente art.1 si deducono:

 

Ø      €. 144,61 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

 

Ø      €. 144,61 per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

 

Ø      €. 144.61 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

 

Ø      €. 258,23 per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi:

 

1.      Soggetto passivo di età superiore a 65 anni e titolare di pensione di invalidità o di altra pensione non superiore al minimo INPS, con solo coniuge a carico, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto, ai fini IRPEF, un reddito imponibile non superiore all'importo della pensione minima INPS. Nell'ipotesi di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale sull'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale tra coniugi ultra 65enni ed entrambi titolare di pensione di invalidità o di altra pensione non superiore al minimo INPS, la deduzione spetta ad entrambi a condizione che ciascuno di loro non sia titolare di diritto di proprietà e che nell'anno precedente a quello d'imposta la somma dei loro redditi imponibili ai fini IRPEF non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima INPS.

 

2.      Soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidità superiore al 76%, a condizione che nessun membro della famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF, posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, il doppio dell'importo della pensione minima INPS se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due, il limite del reddito familiare è determinato aggiungendo all'importo di cui al comma precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due.

 

 

 

 

 

 

3.   soggetto passivo disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno precedente, a condizione che nessun membro della famiglia non possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo minimo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima INPS se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due,  il limite del reddito familiare lordo è determinato aggiungendo all'importo di cui all'importo precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due.

 

4.   Soggetto passivo in cassa integrazione o in mobilità per almeno 12 mesi nell'anno precedente, a condizione che nessun membro della famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale, oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che, il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima INPS, se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due, il limite del reddito familiare è determinato aggiungendo all'importo, di cui al comma precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE   F.to:Stefano Nardi                       IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to: Marino Martino

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Si attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nel presente atto.

Terracina,

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 aprile 2006

Terracina, 21 aprile 2006

IL MESSO COMUNALE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Ottocento Gianpaolo                                                            Dott. Marino Martino

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ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] perché trascorsi 10 giorni dalla  data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

[ ] perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma  4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina,

p. L’UFFICIO DELIBERAZIONI                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE