ORIGINALE

 

COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

 

N. 59

delib.

OGGETTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI).

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005.

 

 

 

 

data

16.02.2005

 

N.

prot. gen.

 

 

 

 

data

 

 

 

 

L’anno duemilaquattro,

il giorno

del mese di 

alle ore

 

 

 

 

 

 

E seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCI GIULIANO

PRESENTE

 

ASSENTE

 

 

 

SIMONELLI VITTORIO NAZARENO VITTORIO

PRESENTE

 

ASSENTE

 

 

 

DI GIROLAMO MASSIMILIANO

PRESENTE

 

ASSENTE

 

 

 

ZEGARELLI ANGELA

PRESENTE

 

ASSENTE

 

 

 

ISABELLA GIOVANNI MARCO

PRESENTE

 

ASSENTE

 

 

 

SACCUCCI MARIA ROSARIA

PRESENTE

 

ASSENTE

 

 

 

BAGNARIOL ORLANDO

PRESENTE

 

ASSENTE

 

 

 

MASCI GIOVANNI

PRESENTE

 

ASSENTE

 

 

 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale.

Assume la presidenza

             

,il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

 

PARERI PREVISTI DALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

 

 

tecnica della proposta di deliberazione in argomento

 

 

contabile della proposta di deliberazione in argomento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terracina,

 

 

 

Terracina,

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIOSERVIZIO

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

 

 

…………………………………………………

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e programmazione

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

·                    Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 e successiva Legge 289 del 27.12.2002;

·                    Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 30.12.2004 n. 314 che differisce al 28/02/2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005;

·                    Viste la Delibere di Giunta Comunale n.  173 del  21.03.2003 e successiva 218 del 4/4/2003 con le quali venivano determinate le aliquote per l’anno 2003;

·                    Visto il D. Lgs. 267/2000;

·                    Visto il Regolamento di contabilità;

·                    Visto lo Statuto;

·                    Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Dipartimento finanziario;

Con voto unanime

 

DELIBERA

1)     di applicare per l’anno 2005, in materia di ICI, le aliquote e le detrazioni di imposta di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

2) di demandare all’Ufficio Tributi l’attuazione delle aliquote e delle detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili allegate alla presente deliberazione.


 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

ANNO 2005

 

ALIQUOTE

 

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi:

 

Ø      5,70 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze; anche se distintamente iscritte in catasto, nonché per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado di parentela in linea retta che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;

 

Ø      5,70 per mille per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

 

Ø      5,70 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;

 

Ø      5,70 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

 

Ø      5,70 per mille per l'unità abitativa concessa in locazione, con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale mediante contratto - tipo di cui al comma tre dell'art.2 della legge 9.12.1998, n.431, redatto in conformità delle condizioni contrattuali stabilite in appositi locali ed assoggettato a registrazione;

 

Ø      5,50 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero d'unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero d'immobili d'interesse storico od artistico, classificati dai PP.PP.EE. A/1, del centro storico alto e del centro storico in declivio, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

 

Ø      4,00 per mille per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attività diretta alla costruzione e vendita di beni immobili per i tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, a condizione che detti fabbricati non siano concessi il locazione;

 

Ø      7,00 per mille per le unità abitative e relative pertinenze, possedute in aggiunta alle unità principali;

 

Ø      5,70 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria D2 a condizione che il proprietario, dell’immobile, coincida con l’esercente l’attività.

 

 

Ø      6,70 per mille in tutti gli altri casi non ricompresi nelle fattispecie precedenti.

 

 

DETRAZIONI D'IMPOSTA

 

Dall'aliquota determinata ai sensi del precedente art.1 si deducono:

 

Ø      €. 144,61 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

 

Ø      €. 144,61 per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

 

Ø      €. 144.61 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

 

Ø      €. 258,23 per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi:

 

1.      Soggetto passivo di età superiore a 65 anni e titolare di pensione di invalidità o di altra pensione non superiore al minimo INPS, con solo coniuge a carico, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto, ai fini IRPEF, un reddito imponibile non superiore all'importo della pensione minima INPS. Nell'ipotesi di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale sull'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale tra coniugi ultra 65enni ed entrambi titolare di pensione di invalidità o di altra pensione non superiore al minimo INPS, la deduzione spetta ad entrambi a condizione che ciascuno di loro non sia titolare di diritto di proprietà e che nell'anno precedente a quello d'imposta la somma dei loro redditi imponibili ai fini IRPEF non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima INPS.

 

2.      Soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidità superiore al 76%, a condizione che nessun membro della famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF, posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, il doppio dell'importo della pensione minima INPS se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due, il limite del reddito familiare è determinato aggiungendo all'importo di cui al comma precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due.

 

3.   soggetto passivo disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno precedente, a condizione che nessun membro della famiglia non possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo minimo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima INPS se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due,  il limite del reddito familiare lordo è determinato aggiungendo all'importo di cui all'importo precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due.

 

4.   Soggetto passivo in cassa integrazione o in mobilità per almeno 12 mesi nell'anno precedente, a condizione che nessun membro della famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale, oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che, il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo della pensione minima INPS se il nucleo familiare è composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima INPS, se composto da due persone.

Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due, il limite del reddito familiare è determinato aggiungendo all'importo, di cui al comma precedente, un importo pari a €. 2.582,28 per ogni persona eccedente il numero di due.