DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 02.04.2007
IL CONSILGIO COMUNALE
DATO ATTO che l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), demanda al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;
VISTI gli artt. 1–18 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
RICHIAMATO l’art. 6, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, che prevede la deliberazione annuale dell’aliquota in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille;
RICHIAMATO l’art. 8, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, relativo alla detrazione di Lire 200.000 (pari a € 103,29) spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con facoltà per il Comune di elevare detto importo fino a Lire 500.000 (pari a € 258,23);
VISTO l’art. 4, comma 1, del D.L. 8.8.96 n. 437, convertito con modificazioni in legge n. 556 del 24.10.1996, che consente di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
VISTE le deliberazioni n. 55 del 15.03.2006 e n. 84 del 14.04.2006 con cui
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 08.06.2006, ad oggetto ”Progetto agevolazioni ICI per categorie svantaggiate anno 2007 – adesione iniziativa provinciale ( D.G.P. n. 67 del 04.05.2006)”;
VISTA la deliberazione n. 49 dell’8.03.2007 con cui
Ritenuto opportuno confermare:
- l’aliquota predetta in misura del 7 per mille ordinaria da applicarsi ai fabbricati, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli siti nel territorio del Comune;
- l’aliquota ridotta al 5,5 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze, come appresso meglio specificato:
1) all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta persona fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune;
2) alle pertinenze della stessa abitazione principale, accatastata in categoria catastale C/6 o C/2, ossia a quella unità immobiliare, ancorché distintamente provvista di autonoma rendita catastale, effettivamente e direttamente utilizzata dallo stesso soggetto passivo di imposta e ubicata nell’area pertinenziale dell’abitazione principale o del medesimo fabbricato;
- la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di € 105,00;
- le detrazioni aggiuntive ai fini ICI sulla prima casa, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dalla normativa vigente per la detrazione sull’abitazione principale e sue pertinenze pari ad € 258,23, alle famiglie e alle categorie svantaggiate come di seguito specificato:
· detrazione aggiuntiva sulla prima casa pari ad € 25,00 per ogni componente il nucleo familiare con età inferiore ad anni 18 alla data del 01.01.2007;
· detrazione aggiuntiva sulla prima casa pari ad € 25,00 per ogni componente il nucleo familiare con età superiore a 65 anni alla data del 01.01.2007;
· detrazione aggiuntiva sulla prima casa pari ad € 50,00 per ogni componente il nucleo familiare con invalidità superiore o uguale al 50%;
da comunicarsi con appositi modelli messi a disposizione dall’ufficio tributi dell’Ente;
VISTI, inoltre:
-
- il Dlgs 18/08/2000 n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
1 - DI CONFERMARE per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria del 7 per mille, l’aliquota ridotta al 5,5 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze, come sopra meglio specificato;
2 - DI APPLICARE la detrazione d’imposta per l’abitazione principale pari ad € 105,00 da detrarsi fino a concorrenza dell’ammontare I.C.I. dovuta per l’abitazione principale e pertinenze;
3 - DI APPLICARE detrazioni fiscali aggiuntive ai fini ICI sulla prima casa, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dalla normativa vigente per la detrazione sull’abitazione principale e sue pertinenze di € 258,23, alle famiglie e alle categorie svantaggiate come di seguito specificato:
· detrazione aggiuntiva sulla prima casa pari ad € 25,00 per ogni componente il nucleo familiare con età inferiore ad anni 18 alla data del 01.01.2007;
· detrazione aggiuntiva sulla prima casa pari ad € 25,00 per ogni componente il nucleo familiare con età superiore a 65 anni alla data del 01.01.2007;
· detrazione aggiuntiva sulla prima casa pari ad € 50,00 per ogni componente il nucleo familiare con invalidità superiore o uguale al 50%;
da comunicarsi con appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi dell’Ente;
4 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4, del DLg.vo 267/2000.