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RITENUTO opportuno confermare l’aliquota predetta in misura del 7 per mille ordinaria da applicarsi ai fabbricati, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli siti nel territorio del Comune;
RITENUTO opportuno confermare la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale ad € 105,00 e confermare l’aliquota ridotta al 5,5 per mille per l’abitazione principale e per la sua pertinenza, come appresso meglio specificato:
1) all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta persona fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune;
2) alla pertinenza della stessa abitazione principale (una soltanto), accatastata in categoria catastale C/6 o C/2 , si considera pertinenza dell’abitazione principale quella unità immobiliare , ancorché distintamente provvista di autonoma rendita catastale, effettivamente e direttamente utilizzata dallo stesso soggetto passivo di imposta e ubicata nell’area pertinenziale dell’abitazione principale o del medesimo fabbricato;
VISTI:
- la L. 27/12/2002 n.289;
- il Dlgs 18/08/2000 n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria del 7 per mille, l’aliquota ridotta al 5,5 per mille per l’abitazione principale e per la sua pertinenza, come sopra meglio specificato;
DI APPLICARE la detrazione d’imposta per l’abitazione principale pari ad € 105,00 da detrarsi fino a concorrenza dell’ammontare I.C.I. dovuta per l’abitazione principale e la sua pertinenza.
DI DARE ATTO che il gettito stimato per l’anno 2005 derivante dall’applicazione del tributo è pari a € 3.685.000,00
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.