PREMESSO:
- che l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art.54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art.6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000 ha ridistribuito le competenze degli organi nella materia dei tributi, disponendo che sia la Giunta Comunale l’organo preposto a deliberare in materia di aliquote specifiche per ogni singolo tributo e le loro variazioni;
- che l’art.4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella Legge 24.10.1996, n. 556, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari a all’ultimo gettito annuale realizzato;
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 25.02.1997 furono recepiti ed applicati i capoversi 1 e 2 del comma 55 dell’art.3 della legge 23.12.96, n. 662 relativi alle agevolazioni ICI;
ATTESO che con deliberazione del C.C. n. 97 del 22.03.1999 è stato approvato il regolamento ICI, con le agevolazioni per i figli e comparenti che usufruiscono delle case di appartenenza dei genitori e/o figli ed equiparati;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.34 del 22/12/2005 con la quale venivano apportate modifiche al regolamento I.C.I. vigente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28.02.98, esecutiva, con la quale fu riconfermata per l’anno 1998 l’aliquota sulla misura del 6 per mille;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22.03.99 con la quale fu confermata per l’anno 1999 l’aliquota del 6 per mille;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 22.12.1999, esecutiva, con la quale fu confermata l’aliquota per l’anno 2000 l’aliquota del 6 per mille;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 2 del 23/1/2001, esecutiva con la quale è stato deciso di differenziare l’aliquota ICI per l’anno 2001, stabilendo quella per la prima abitazione nella misura del 5,70 per mille e lasciando invariata per le seconde case, terreni e aree fabbricabili l’aliquota del 6 per mille;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 8 del 01/02/02, esecutiva con la quale è stata ulteriormente ridotta al 5,00 per mille l’aliquota ICI da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (c.d. 1° abitazione), e confermata la detrazione € 103,29, lasciando invariata per le seconde case, terreni e aree fabbricabili l’aliquota del 6 per mille;
VISTA le deliberazioni di G.M. n. 8 del 21/01/2003, n. 17 del 18/02/2004, n. 14 del 11/02/2005 con le quali sono state riconfermate le aliquote e la detrazione per gli anni 2003, 2004, 2005;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 159 del 06/06/2002 è stato emanato il regolamento recante determinazione delle tariffe d’estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell’art. 9, comma 11 della Legge 28/12/2001 n. 448 che ha modificato le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria;
VISTO che in seguito a tale modifica gli estimi catastali delle unità immobiliari ricadenti nel territorio di Roccagorga sono diminuite di circa il 20% e questo ha comportato una riduzione del gettito delle entrate di più del 30%;
Considerato che i trasferimenti erariali agli enti locali sono ridotti in maniera consistente e questo comporta una sempre più crescente difficoltà a garantire i servizi ai cittadini;
ATTESO che dall’esame della legge finanziaria 2006 si evincono minori trasferimenti sia in parte corrente che in conto capitale a favore del nostro ente per una riduzione totale di circa 67.000,00 euro;
CONSIDERATO che a fronte di tale riduzione bisogna registrare un aumento della spesa per il personale legata all’applicazione contrattuale a totale carico degli Enti di circa € 75.000,00;
RITENUTO DOVEROSO garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini mantenendo invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale e degli altri servizi al cittadino;
RITENUTO, pertanto necessario ed inevitabile procedere ad una modifica dell’aliquota ICI cercando comunque di salvaguardare i titolari di prima abitazione prevedendo un incremento minimo e mantenendo la detrazione nella misura di € 103,29;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO prevedere un incremento dell’aliquota di 0,50 per la prima casa e di 1,00 per seconde case, terreni e aree fabbricabili, portandole rispettivamente dall’attuale 5,00 e 6,00 per mille al 5,50 e 7,00 per mille;
VISTO che ai sensi dell’art.2 del D. Lgs. dicembre 1992, n.504 la definizione di area fabbricabile è la seguente: “ Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
RITENUTO OPPORTUNO determinare il valore dell’area fabbricabile ai fini ICI così come previsto dalla legge;
VISTA la proposta redatta dall’ufficio tecnico ai sensi di quanto previsto dalla legge;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli:
1) DI MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, per l’anno 2006 nella misura del 5,50 per mille l’aliquota dell’ICI da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (c.d. 1° abitazione).
2) DI CONFERMARE per l’anno 2006 l’importo della detrazione nella misura di € 103,29 .
3) DI MODIFICARE per l’anno 2006 nella misura del 7,00 per mille l’aliquota ICI per le seconde abitazioni, terreni e aree fabbricabili.
4) DI DETERMINARE nella seguente misura il valore delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’aliquota ICI:
a) terreni ricadenti nel centro storico di tipo A (A1 e A2) €/mq. 0,52
b) terreni ricadenti nelle zone di completamento di tipo B
per quelli indicati con B1) avente indice di fabbricabilità pari a 3,00 mc/mq €/mq. 5,70
per quelli indicati con B2) avente indice di fabbricabilità pari a 0,70 mc/mq €/mq. 3,60
c) terreni ricadenti nelle zone di espansione di tipo C) e per le sue sotto zone specifiche, C1 – C2 – C3, €/mq. 3,60
d) terreni ricadenti nelle zone agricole di tipo E) e per le sotto zone specifiche
- tipo E1 € /mq. 1,55
- tipo E2 €/mq. 0,77
e) terreni ricadenti nella zona artigianale di tipo D) € /mq 5,70
5) DI CONFERMARE, inoltre, il regime di agevolazioni e detrazioni deliberate e fissate nelle precedenti deliberazioni in materia di ICI.
6) DI SPECIFICARE che la presente approvazione delle aliquote è presupposto per la determinazione delle relative entrate e, quindi, per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2006.
7) DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle riduzioni e detrazioni, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.