O M U N E  D I  P R I V E R N O

Città d’Arte e Medaglia d’Argento al Merito Civile

(Provincia di Latina)

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

 

IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

 Visto il capo I (artt. Da 1 a 18) del D.Legs. n.30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23/10/1992, n.421”;

Viste le deliberazioni adottate ed esecutive, ai sensi del combinato disposto degli artt.6 e 8 del soprarichiamato Dec. Legs.vo n.504/1992 e successive  modificazioni ed integrazioni;

Vista la Delib.C.C. n. 61 del 28/12/2001 e le Delib.C.C. n.12 del 5/04/2005, n. 06 del 02/03/2006 e n. 07 del 02/03/2006; n. 7 dell’ 11/04/07; n.7 del 3/03/08;

Visto il decreto-legge del 21/05/2008, pubblicato sulla G.U. del 28/05/08, che ha disposto l’esenzione I.C.I. sulla prima casa (abitazione principale e pertinenze del soggetto  passivo);

RENDE  NOTO

Il 16 dicembre p.v., scade il termine  per il versamento della seconda rata dell’imposta comunale  sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota stabilita per l’anno in corso e delle detrazioni spettanti .

La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre prossimo venturo a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

L’imposta deve essere corrisposta mediante:

-versamento diretto n. 14268049 intestato al Comune di Priverno-Servizio di Tesoreria-tributo I.C.I. ;

-versamento tramite banche con mod. F/24;

-ai sensi dell’art 10 c. 2 del sopraccitato Decreto Legs.vo n. 504/1992, come sostituito dall’art.18 c.1, della Legge  23/12/2000, n. 388, l’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

-ai sensi dell’art. 9 del Regolamento vigente, le somme relative alla prima rata semestrale possono essere versate in rate mensili di uguale importo decorrenti dal mese di scadenza e maggiorato di un importo pari all’interesse legale maturato alla data di scadenza;

L’intero importo deve  essere comunque versato entro il 16 dicembre dell’anno in corso.

-In relazione al disposto dell’art. 1 c.4 bis del Decr. Legs.vo  23/01/1993, n. 16, come convertito con modificazioni, dalla Legge 24/03/1993, n.75, le persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%;

-presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;

-sono soggetti all’imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolale del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.

Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante.

In caso di immobili dichiarati inagibili o inabitabili è prevista la riduzione al 50% dell’imposta dovuta.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;

-L’imposta, per l’anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata

applicando al valore degli stessi, come definito dall’art. 5 del Dec. Legs.vo 30/12/1992, n.504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

 

N. O.                          TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI         ALIQUOTA APPLICATA (per mille)

1)-Aliquota ordinaria (altri fabbricati ed aree fabbricabili)……………………………………..6,50;

2)-Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per le unità immobiliari adibite ad attività commerciali ed artigianali con contratto regolarmente registrato ed anche in ipotesi di comodato in uso o locazione ricadenti nel centro storico, appositamente delimitato..…………………………….…………..5,50;

3)-Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate di categoria catastale A1, A8 e A9…….…………………………………………………………5,00;

4)-Estendere il beneficio dell’aliquota agevolata al 5 per mille in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, i loro immobili alle condizioni degli accordi raggiunti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazione dei conduttori più rappresentative, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998……………………………………………………………………………….….…...5,00;

5)-Fabbricati realizzati da soggetti, persone fisiche o giuridiche, nell’esercizio di attività commerciali di costruzione e vendita di beni immobili ( nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 5 commi 3 e 4 del regolamento comunale I.C.I………………………………….…...4,00;

6-Soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili

(nei limiti previsti dall’art. 5 comma 4 del regolamento comunale)…………………………..1,00;

 

* A decorrere dall’anno d’imposta 2009 per i soggetti passivi  che  installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni  per gli impianti termici solari e di cinque anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili………………………………………………………………………………….…2,00;

 

Per il corrente anno le detrazioni d’imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui l’art. 8, comma 3 del D. Lgs. N. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre  1997 n. 446, e decreto-legge 28/05/2008 nelle misure di cui al prospetto che segue:

 

N. O.                          TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                         DETRAZIONE

 

1)-Unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze del soggetto passivo, classificate in categoria catastale A1, A8 e A9…………………………………………..€.   103,29

 

ESENZIONE

 

Ai sensi del decreto-legge del 28/05/2008 è introdotta dall’anno 2008 l’esclusione dell’ I.C.I. sulla abitazione principale del soggetto passivo, come segue:

-A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta  comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto 21/05/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992;

 Tenuto conto del regolamento comunale vigente, rientrano nella esenzione le seguenti fattispecie:

a)-Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ai sensi dell’art. 5 commi 3 e 4 del regolamento comunale I.C.I. ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota e la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992 e dal regolamento comunale vigente…………………………………………………………………………………ESENTE;

      b)-Abitazioni e loro pertinenze non locate possedute come prima abitazione da anziani o 

      disabili residenti in via permanente o per periodo non inferiore a sei mesi all’anno, in istituti

      sanitari o di ricovero………………….………………………………………………..ESENTE;

      c)-Immobili e loro pertinenze adibite ad abitazione personale nel cui nucleo familiare viene

      certificata la presenza di un soggetto sottoposto ad un programma di recupero Sert o altro

      ente accreditato………………………………………………………………………...ESENTE;

     d)-abitazioni concesse dal proprietario a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale, in presenza di contratto di comodato in uso gratuito ancorché non registrato ma munito di data certa regolarmente vidimata ed utilizzate da questi ultimi come abitazione principale, con l’obbligo della esibizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la residenza nell’abitazione principale e l’intestazione delle utenze ( acqua, corrente elettrica, gas) a nome del parente interessato, a partire dal 1° gennaio 2006………………………………………….ESENTE;

 

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero;

-Non si fa luogo a versamento quando l’imposta dovuta non supera  €. 2,07;

-Le dichiarazioni presentate per gli anni precedenti hanno effetto anche per l’anno in corso;

-I soggetti passivi comunicano all’uff. Tributi del Comune il possesso degli immobili di cui al comma 1 dell’art.1 del Regolamento Comunale I.C.I., ubicati nel territorio comunale, con esclusione di quelli esenti, entro il termine del 30 giugno dell’anno interessato, se l’acquisto, anche mortis causa, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria è intervenuto nel primo semestre dell’anno d’imposta, ovvero entro il termine del 31 dicembre se detto acquisto è intervenuto durante il secondo semestre dell’anno d’imposta.

La comunicazione è resa per iscritto direttamente presso l’Uff. Tributi del Comune, dagli interessati o dai loro rappresentanti legali o da persone appositamente delegate, ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questa ipotesi la comunicazione si considera avvenuta alla data di spedizione.

Essa è valida anche per gli anni successivi salvo variazioni concernenti il possesso degli immobili sopracitati, da comunicarsi all’uff. Tributi del Comune, a cura dei soggetti interessati nel termine di 60 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione stessa.

In pratica i principali casi in cui si dovrà compilare il modello di comunicazione riguardano:

-acquisto di immobili per compravendita, donazione, successione, divisione o immobili che hanno  acquisito il presupposto impositivo, nel corso dell’anno, per cambiamento di classificazione: es. da terreno agricolo ad area fabbricabile, da area fabbricabile a fabbricato.

Le sanzioni e gli interessi sono applicati ai sensi della normativa comunale vigente.

Per il calcolo dell’I.C.I. i cittadini potranno utilizzare il programma disponibile sul sito internet : www. comune.priverno.latina.it .

Per i cittadini che si avvalgono dei CAAF.è stato recepito l’accordo quadro nazionale CGIL-CISL-UIL,tra ANCI COMUNE e CAAF, per attività di assistenza ai contribuenti in materia di ICI.

Priverno, lì       00/00/2009

 

 IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE           L’ ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

           (rag. Rachele Mastrantoni)                                        Dott. Rinaldo  Giordani