COMUNE   DI   LENOLA

(Provincia  di  Latina)

                                                                 Medaglia  d’oro al Merito Civile                 

 

UFFICIO  TRIBUTI

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 13.02.2007

 

Oggetto: Aliquote Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007.

 

 

Omissis ……

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il titolo I, capo I del D.lgs n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l’ istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il D. Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale sugli Immobili, adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/1997 art. 59, con deliberazione di C.C. n. 88 del 16/12/1998 e modificato con deliberazione di C.C. n. 13  del 06.03.2006;

Visto l'art  6 del medesimo Regolamento, in cui si statuisce che “le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale”;

 

Visto l’art. 1 –c.156- della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007),  che ha attribuito al Consiglio Comunale il potere di determinare l’aliquota I.C.I., modificando l’art. 6, c.1, primo periodo, del D.Lgs. n. 504/92, che risulta così riformulato:<< L’aliquota  è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto  per l’anno successivo ..  omissis>>;

 

Richiamato l’art. 30, comma 14,  della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) che,  fissando  per l’anno 2000  e successivi  il termine per deliberare le aliquote,  le tariffe dei tributi locali e dei rispettivi regolamenti al 31 dicembre, ossia termine  ultimo di approvazione del Bilancio di previsione annuale, ha  implicitamente stabilito che la determinazione dell’aliquota ICI e di altri tributi comunali deve essere compiuta entro il termine per l’adozione del documento di bilancio (31 dicembre, ovvero il termine ulteriormente prorogato);

 

Visto  il Decreto del  Ministero dell’Interno  del 30.11.2006, che ha differito al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio 2007;

 

Dato atto che la deliberazione di determinazione dell'aliquota ICI non è più soggetta a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto, ex art. 1, punto 3, lett. u) D. Lgs. n. 506/1999;

 

 

Visto il D. Lgs. 504/1992;

Visto il D. Lgs. n. 446/1997;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili del servizio, ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

 

Con votazione dal seguente esito:             Presenti  n.14  Votanti n. 14  Astenuti  n. ===  

Voti favorevoli n. 10   Voti contrari n. 4

 

D E L I B E R A

 

1)- Per i motivi espressi in premessa, di  modificare l’art. 6 del  vigente Regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili, adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/1997 art. 59, con deliberazione di C.C. n. 88 del 16/12/1998 e modificato con deliberazione di C.C. n. 13  del 06.03.2006, che risulta così riformulato:le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale”;

 

2)- Di determinare  per l'anno 2007, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili  le seguenti  aliquote:

- Aliquota ordinaria  7 per mille;

- Aliquota per abitazione principale (così come definita nell’art. 12  del più volte richiamato  Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI)            5,5 per mille;

 

3)-Di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale resta determinata nella misura di legge, pari ad euro 103,29, ex art. 8, comma  2,  D. Lgs. N. 504/1992;

 

4)- Di determinare  per le aree fabbricabili l’aliquota del 7 per mille, fatti  salvi gli abbattimenti  di cui alla deliberazione di G.C. n. 103 del 22.06.2000.

 

5)- Di dare atto che l’aliquota determinata con il presente atto rimane confermata nella stessa misura dell’anno 2006 ed è contenuta entro i limiti stabiliti  nell’art. 6, c.2, del D.lgs. n. 504/92, ossia non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille.

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

Con separata votazione  dal seguente esito:     Presenti  n. 14  Votanti n. 14  Astenuti  n. === 

Voti favorevoli n. 10   Voti contrari n. 4

 

DELIBERA

 

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267/2000.

                                                               

     <<ici.07>>