COMUNE   DI   LENOLA

(Provincia  di  Latina)

 
UFFICIO  TRIBUTI

 

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 37 DEL 21.03.2006

 

 

 

Oggetto: Aliquote Imposta Comunale sugli Immobili anno 2006.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il titolo I, capo I del D.lgs n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il D. Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni;

 

Visto il vigente regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili, adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/1997 art. 59, con deliberazione di C.C. n. 88 del 16/12/1998 e modificato con deliberazione di C.C. n. 13  del 06.03.2006;

 

Visto l'art  6 del medesimo Regolamento, in cui si statuisce che “le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale”;

Visto l’art. 53 –c.16- della legge n.388/2000 in base al quale <<il termine…. per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data  fissata da  norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione>>;

Visto  il comma 155 dell’art. unico della legge n. 266/2005, che ha differito al 31 marzo il termine per l’approvazione dei bilanci 2006;

 

Fatto presente che l'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999, stabilisce che, fino all'anno d'imposta 1999 compreso, l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996, deliberata dai Comuni, si applica soltanto ad abitazioni principali, con esclusione di quelle qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 c.c.;

 

Evidenziato che sul problema delle pertinenze è successivamente intervenuto il Ministero delle Finanze con circ. n. 114/E 1999, con la quale è stato affermato il principio della identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, nell'adunanza del 24 nov. 1998, che ha richiamato in merito all'applicabilità dell'art. 817 del c.c. anche per l'ICI e fino a tutto l'anno 2000;

 

Rilevato che, a riguardo, la legge ha stabilito che fino a tutto il 2000 le pertinenze non possono essere assimilate alle abitazioni principali, fermo restando che i Comuni dove è stata applicata l'aliquota agevolata per le pertinenze la norma non trova appli­cazione, così stabilendo l'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale a partire dall'01/01/2001, principio recepito nell’art. 13 del già citato  Regolamento Comunale;

 

Dato atto che la deliberazione di determinazione dell'aliquota ICI non è più soggetta a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto, ex art. 1, punto 3, lett. u) D. Lgs. n. 506/1999;

 

Visto il D. Lgs. 504/1992;

Visto il D. Lgs. n. 446/1997;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio, ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

 

Acquisito il parere di conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti, reso dal Segretario comunale ex art. 97 D. Lgs. n. 267/2000;

 

Con voti unanimi;

 

D E L I B E R A

 

1)- Di determinare  per l'anno 2006, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili  le seguenti  aliquote:

- Aliquota ordinaria  7 per mille;

- Aliquota per abitazione principale ( così come definita dall’art. 12  del più volte richiamato  Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI)            5,5 per mille;

 

2)-Di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale resta determinata nella misura di legge, pari ad euro 103,29, ex art. 8, comma  2,  D. Lgs. n. 504/1992;

 

3)- Di determinare  per le aree fabbricabili l'aliquota del 7 per mille, fatti  salvi gli abbattimenti  di cui alla deliberazione di G.C. n.103 del 22.06.2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione dall’esito unanime,

 

DELIBERA

 

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267/2000.

 

 

 

 

 

<<ici.06>>