COMUNE DI LENOLA
Provincia di Latina
Deliberazione della G.C. n. 26 del 22/03/2005.
Oggetto: Aliquote Imposta Comunale sugli Immobili anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il titolo I, capo I del D.lgs n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il D. Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili, adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/1997 art. 59, con deliberazione di C.C. n. 80 del 16/12/1998;
Visto l'art. 13, comma 1, del medesimo Regolamento, in cui si statuisce che: << l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, o di alloggi
non locati, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro ";
comma 2, che << la facoltà di cui al punto 1, può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale>>;
comma 3 che << il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione
che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato>>;"
(....omissis....);
Fatto presente che l'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999, stabilisce che, fino all'anno d'imposta 1999 compreso, l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996, deliberata dai Comuni, si applica soltanto ad abitazioni principali, con esclusione di quelle qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 c.c.;
Evidenziato che sul problema delle pertinenze è successivamente intervenuto il Ministero delle Finanze con cir. N. 114/E 1999, con la quale è stato affermato il principio della identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, nell'adunanza del 24 nov. 1998, che ha richiamato in merito all'applicabilità dell'art. 817 del c.c. anche per l'ICI e fino a tutto l'anno 2000;
Rilevato che, a riguardo, la legge ha stabilito che fino a tutto il 2000 le pertinenze non possono essere assimilate alle abitazioni principali, fermo restando che i Comuni dove è stata applicata l'aliquota agevolata per le pertinenze la norma non trova applicazione, così stabilendo l'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale a partire dall'01/01/2001;
Dato atto che la deliberazione di determinazione dell'aliquota ICI non è più soggetta a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto, ex art. 1, punto 3, lett. u) D. Lgs. n. 506/1999;
Visto il D. Lgs. 504/1992;
Visto il D. Lgs. n. 446/1997;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio, ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere di conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti, reso dal Segretario comunale ex art. 97 D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi;
D E L I B E R A
1)- Di stabilire per l'anno 2005 l'aliquota ordinaria ICI nella misura appresso riportata:
- Abitazione principale 5,5 per mille;
- Abitazioni secondarie, diverse da abitazione principale, 6 per mille;
2)-Di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale resta determinata nella misura di legge, pari ad euro 103,29, ex art. 8, comma 2 D. Lgs. n. 504/1992;
3)- Di stabilire per le aree fabbricabili l'aliquota del 6 per mille, fatti salvi gli abbattimenti di cui alla deliberazione di G.C. n.103 del 22.06.2000;
4)- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
<