IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni  istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto che l’art. 6 del succitato Decreto, come modificato dalla Legge 23/12/1996, n.662, dispone che l’aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

 

Visto l’art. 1 del D.L. 27/05/08, n.93, convertito in legge dalla L. 24/07/08, n. 126, che dispone, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 504/92; l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6,co.3 bis, e dall’art. 8, co. 4, del d.lgs. 504/92 e successive modificazioni;

 

Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 12/DF del 05/06/2008 con la quale è stato chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 1 del D.L. 27/05/08, n.93, convertito in legge dalla L. 24/07/08, n. 126; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 10/05/2010, con la quale sono state determinate le seguenti aliquote ICI per l’anno 2010:

 

Visto l’art. 77-bis, comma b, della Legge 6 agosto 2008, n.133;

 

Visto il vigente Regolamento ICI;

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 50 del 17/06/2011, con la quale sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2011;

 

Ritenuto conseguentemente confermare, per il corrente anno, al fine di assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote:

-          4,25 per mille  - unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-          7,00 per mille  - unità immobiliare adibita ad uso diverso da abitazione principale ed area fabbricabile;

 

Ritenuto opportuno fissare in € 103,29 la detrazione per le ipotesi residuali di unità immobiliare adibita ad abitazione  principale dal soggetto passivo;

 

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità 2011);

 

Visto il comma 169 della Legge 27/12/06, n. 296, (Legge finanziaria 2007), il quale sancisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno con il quale è stato differito al 31/08/2011 il termine per l’approvazione del bilancio degli Enti locali per il 2011;

 

 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

 

Considerato che la presente deliberazione è stata portata all’esame della Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 04/07/2011;

 

Con voti unanimi legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

 

 

-          Di confermare, per i motivi  esposti in premessa, per l’anno 2011 le seguenti aliquote ICI:

o   4,25 per mille  - unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

o   7,00 per mille  - unità immobiliare adibita ad uso diverso da abitazione principale ed area fabbricabile;

 

-          Di fissare in € 103,29, la detrazione per le ipotesi residuali di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

 

-          Di considerare esenti le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo cosi come previsto dall’art. 1 del D.L. 27/05/08, n.93, convertito in legge dalla L. 24/07/08, n. 126, nonché quelle assimilate dal comune con Regolamento vigente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione di € 103,29, prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 504/92; e di considerare altresì esenti i casi previsti dall’art. 6,co.3 bis, e dall’art. 8, co. 4, del d.lgs. 504/92 e successive modificazioni;

 

-          Di prendere atto e fare propria della deliberazione di G.C. n.50 del 17/06/2011, con la quale sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2011;