IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto che l’art. 6 del succitato Decreto, come modificato dalla Legge 23/12/1996, n.662, dispone che l’aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

Visto, inoltre, il comma 56 dell’art.3 della legge 662/96 a norma del quale i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l’articolo 1, commi 5 e 7 della Legge 24/12/2007, n. 244, per quanto concerne l’ulteriore detrazione sull’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che dispone quanto segue:

 

- Che tale detrazione, pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

 

- Che se l’unità abitativa è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 

- Che l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

- Che l’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze, tenendo presente che le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI;

 

Vista la Risoluzione n.1 del 31/01/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali, con la quale è stata fatta chiarezza circa le modalità di applicazione dell’ulteriore detrazione per abitazione principale prevista dal succitato articolo 1, commi 5 e 7 della Legge 24/12/2007, n. 244;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/10/1998 e successive modificazioni, con cui è stato approvato, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97, il Regolamento ICI;

Considerato che l’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché la detrazione, stabilita per l’abitazione principale è stata estesa alle unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado alle condizioni meglio specificate nel vigente Regolamento ICI;

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 02.04.2007, con la quale sono state determinate le seguenti aliquote ICI per l’anno 2007:

 

• 4,25 per mille per le abitazioni principali;

 

• 7,00 per mille per le abitazioni diverse da quelle adibite ad abitazioni principali;

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 31 del 07/03/2008, con la quale sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2008;

Ritenuto opportuno confermare, per il corrente anno, al fine di assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote:

 

- 4,25 per mille - unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

- 7,00 per mille - unità immobiliare adibita ad uso diverso da abitazione principale ed area fabbricabile;

 

Ritenuto opportuno fissare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

Vista la Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

Visto il comma 169 della Legge 27/12/06, n. 296, (Legge finanziaria 2007), il quale sancisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministeriale del 20/12/2007, con il quale viene prorogato, al 31/03/2008, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2008;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Considerato che la presente deliberazione è stata portata all’esame della Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 26/03/08;

Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio Dott. De Santis e gli interventi dei vari Consiglieri riportati nel resoconto della seduta e nel proprio precedente verbale n. 6 di pari data;

Consiglieri presenti n. 15 –Votanti n. 14 -Astenuti n. 1 (Paolo Stamegna)

Con voti 11 voti favorevoli e 3 contrari ( Italo La Rocca – Iudicone Luca e Giovanni Ialongo)

D E L I B E R A

 

- Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI:

 

o 4,25 per mille - unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

o 7,00 per mille - unità immobiliare adibita ad uso diverso da abitazione principale ed area fabbricabile;

 

- Di fissare in € 103,29, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, oltre all’ulteriore detrazione così come prevista dall’articolo 1, commi 5 e 7 della Legge 24/12/2007, n. 244, la cui applicazione è stata meglio chiarita dalla Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali, n. 1 del 31/01/08;

 

- Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di € 103,29, le abitazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.11 del Regolamento Comunale I.C.I. vigente;

 

- Di prendere atto e fare propria della deliberazione di G.C. n. 31 del 07/03/2008, con la quale sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2008;

Di poi messa ai voti l’immediata eseguibilità;

Consiglieri Presenti e Votanti n. 15;

Con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile.