IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio Dott. Giuseppe De Santis.
Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto che l’art. 6 del succitato Decreto, come modificato dalla Legge 23/12/1996, n.662, dispone che l’aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;
Visto, inoltre, il comma 56 dell’art.3 della legge 662/96 a norma del quale i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/10/1998 e successive modificazioni, con cui è stato approvato, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97, il Regolamento ICI;
Considerato che l’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché la detrazione, stabilita per l’abitazione principale è stata estesa alle unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado alle condizioni meglio specificate nel vigente Regolamento ICI;
Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 08.03.2006 con la quale sono state determinate le seguenti aliquote ICI per l’anno 2006:
Ritenuto opportuno considerare la ripartizione del carico tributario tra i cittadini a beneficio delle fasce sociali più disagiate, potenziando i benefici per le abitazioni principali, e nello stesso tempo cercare di assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio;
Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 08/03/2007, con la quale sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2007;
Ritenuto quindi opportuno procedere, per l’anno
- 4,25 per mille - unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 7,00 per mille - unità immobiliare adibita ad uso diverso da abitazione principale ed area fabbricabile;
Ritenuto opportuno fissare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
Vista
Visto il comma 16 dell’art.53 della legge 388/2000, sostituito con la legge finanziaria 28 Dicembre 2001, n. 488, il quale sancisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto Ministeriale del 19/03/2007, con il quale viene ulteriormente prorogato, al 30/04/2007, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007;
Sentiti i vari interventi dei Consiglieri riportati nel resoconto della seduta e sul proprio precedente verbale n. 19 di pari data;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Considerato che la presente deliberazione è stata portata all’esame della Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 26/03/2007;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti;
- Di stabilire, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2007, le seguenti aliquote ICI:
Ø 4,25 per mille - unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Ø 7,00 per mille - unità immobiliare adibita ad uso diverso da abitazione principale ed area fabbricabile;
- Di fissare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
- Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di € 103,29, le abitazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.11 del Regolamento Comunale I.C.I. vigente;
- Di prendere atto e fare propria della deliberazione di G.C. n. 35 del 08/03/2007, con la quale sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2007;
Di poi messa ai voti l’immediata eseguibilità;
Con 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del Decreto Lg.vo n. 267/2000.