Estratto Delibera di G.C. n.35 del 10/03/2005

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni  istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 10.03.2004 con la quale venivano determinate le aliquote ICI per l’anno 2004;

 

Visto, inoltre, il comma 56 dell’art.3 della legge 662/96 a norma del quale i Comuni possono  considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di  ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Ritenuto opportuno confermare, per il corrente anno, al fine di assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote:

-         5 per mille  le abitazioni principali;

-         6,75 per mille  per le abitazioni  diverse da quelle  adibite ad abitazioni principali;

 

Ritenuto opportuno fissare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione  principale dal soggetto passivo;

 

Visto il regolamento ICI così come modificato con deliberazione di C.C. n. 05 del 28/02/2002;

 

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n.267/2000 in materia di competenza a deliberare le aliquote;

 

Visto il comma 16 dell’art.53 della legge 388/2000, sostituito con la legge finanziaria 28 Dicembre 2001, n. 488, il quale sancisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26 del 01/03/05 che proroga al 31/03/2005 il termine per l’approvazione del bilancio 2005;

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile nonché l’attestazione di copertura finanziaria;

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

-         Di confermare, per i motivi  esposti in premessa, per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:

o       5 per mille per le abitazioni principali;

o       6,75 per mille per le abitazioni  diverse da quelle adibite ad abitazioni  principali;

 

-         Di fissare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

 

-         Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di € 103,29, le abitazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.11 del Regolamento Comunale I.C.I. vigente;

 

-         Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva .

 

 

Estratto Delibera di G.C. n.38 del 10/03/2005 - VALORE AREE FABBRICABILI- ANNO 2005

 

Visto il vigente Regolamento ICI ed in particolare il comma 3, art.8, Titolo III, in applicazione dell’art. 59 del D.lgs. n.446 del 15/12/97, stabilisce che: ….” Al fine di limitare l’attività contenziosa, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. ”;

 

Visto l’art. 5 – comma 5- del D.Lgs. n. 504/1992 il quale indica i parametri di riferimento ai fini della determinazione dei valori delle aree fabbricabili;

 

Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 30/09/2002 così come modificata ed integrata dalle deliberazioni consiliari n. 65 del 29/11/2002 e n. 6 del 01/02/2003 con la quale si è proceduto alla succitata determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI;

 

Vista la deliberazione G.C. n. 39 del 10/03/2004, con la quale sono stati aggiornati i suddetti valori minimi per l’anno 2004;

 

Ritenuto opportuno dover confermare detti valori anche per l’anno 2005;

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

 

A voti unanimi;

 

 

 

DELIBERA

  

 

1.      Di confermare per l’anno 2005, a far tempo dal 01/01/05, i valori minimi delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI, così come stabiliti dalla deliberazione di G.C. n. 39 del 10/03/2004 per l’anno 2004, come da allegato prospetto;

 

2.      Di dichiarare la presente a voti unanimi come sopra espressi immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

Allegato "A" alla delibera G.C. n. 38  del  10/03/2005  ad oggetto :

"Determinazione valore aree fabbricabili ai fini I.C.I."

 

CLASSIFICAZIONE AREE EDIFICABILI

(IN BASE AL P.R.G.)

VALORE AREE URBANIZZATE

 

ZONA A –SOTTOZONA A1

Comprende la tutta la parte alta del centro storico

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ZONA A –SOTTOZONA A2

Comprende l'abitato sorto lungo l'antico tracciato della Via Appia

Euro 90,90 (lire 176.000) al mq. *

ZONA A –SOTTOZONA A3

Ricade in aree a rischio in cui non è consentita nuova edificazione

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ZONA B –SOTTOZONA B1

Riguarda zone che risultano ancora edificate parzialmente

Euro 113,62 (lire 220.000) al mq. *

ZONA B –SOTTOZONA B2

Riguarda alla parte delle aree destinate, dal precedente P.R.G., a zona C, sottozona C1, non ricadente in aree a rischio

Euro 73,85 (lire 143.000) al mq. *

ZONA B –SOTTOZONA B3

Riguarda la zona definita di completamento satura per motivi di rischio

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ZONA C –SOTTOZONA C2

Corrisponde alla parte del precedente P.R.G. non ricadente in aree a rischio

    Euro 39,77 (lire 77.000) al mq. *

ZONA D –SOTTOZONA D1 Artigianale e industriale

Corrisponde alla zona D del P.R.G.

a) Euro 8,52 (lire 16.500) al mq. PAGNANO * *

b) Euro 14,20 (lire 27.500) al mq. POSATURO

ZONA D –SOTTOZONA D2 Industriale, Commerciale e Artigianale di fatto

Aree industriale di fatto ricadenti sulla Itri-Sperlonga

Aree industriale di fatto verso Fondi

Aree industriale di fatto verso Formia

Euro 14,20 (lire 27.500) al mq.

ZONA E –SOTTOZONA E1

Comprende le zone agricole già ricadenti nel vecchio P.R.G.

Euro 5,68 (lire 11.000) al mq. * *

ZONA E –SOTTOZONA E2

Comprende le aree ricadenti nella zona agricola residenziale

  Euro 39,77 (lire 77.000) al mq. * *

ZONA E –SOTTOZONA E3

Comprende le aree a rischio corrispondenti alle precedenti sottozone E1 e E2

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ZONA E –SOTTOZONA E4

Comprende i territori destinati all'uso agricolo ricadenti nel Parco Regionale dei Monti Aurunci. E' vietata la realizzazione di nuova edifici.

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ZONA F –ZONA DI SVILUPPO TURISTICO

A)   Euro 2,84 (lire 5.500) al mq. * *

 

* in presenza di Concessioni Edilizie per le quali il programma costruttivo non sia stato completato, il valore su indicato può essere progressivamente diminuito in relazione ai manufatti ultimati ai quali sia possibile attribuire una propria rendita catastale.

 

* * Il valore indicato è applicabile solo in presenza di Concessioni Edilizie rilasciate ed in relazione al lotto asservito per la realizzazione del fabbricato; nel caso in cui il programma costruttivo sia relativo a più unità immobiliari, il valore su indicato può essere progressivamente diminuito in relazione ai manufatti ultimati ai quali sia possibile attribuire una propria rendita catastale.