Per l'anno
Aliquota ordinaria
7,00 (sette per mille)
Aliquote particolari
4,00 (quattro per mille)
abitazione principale e fattispecie assimilate
Si precisa che, alla luce delle previsioni del D.L. 93/2008, pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/2008, a
decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e fattispecie assimilate (come dall'elenco sotto
riportato), ad eccezione di quelle di categoria catastale Al - A8 - A9 e di quelle di interesse
storico ed artistico.
l. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè quella nella quale il soggetto passivo ha la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici e/o la propria effettiva e stabile dimora;
2. per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione
nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Per pertinenze si intendono il garage, box o posto auto coperto o scoperto, la soffitta, la cantina e le tettoie chiuse o aperte);
3. per le abitazioni dei soggetti passivi i quali, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio, qualora sia utilizzata quale abitazione principale da coniuge o parente di primo grado del proprietario e a condizione che l'utilizzatore non sia proprietario di immobile ad uso abitativo ovvero sia titolare sullo stesso di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, nell'ambito del territorio comunale;
5. per l'abitazione concessa in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta fino al secondo grado che la
utilizzino come abitazione principale;
6. per le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
7. per l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purché non locata;
8. per le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
9. per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5,00 (cinque per mille)
per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali siano stati stipulati contratti di locazione, regolarmente
registrati, nei confronti di soggetti che le utilizzano quali abitazioni principali ed in esse hanno trasferito la
residenza anagrafica.
9,00 (nove per mille)
per le unità immobiliari, eccedenti la prima, destinate ad abitazione e per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione, di durata minima semestrale, da almeno 24 mesi. Devono ritenersi escluse da tali aliquote quelle unità immobiliari che risultano utilizzate da parenti in linea retta entro il 1° grado purché non residenti.
DALL'IMPOSTA SI DETRAGGONO:
Euro 103,29 per abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale (dall'imposta dovuta per le pertinenze può essere detratta la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale).
Per i soggetti di cui al punto 3 (aliquote particolari) le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis, sono calcolate in proporzione alla quota di possesso.
NOTE:
Sia per l'applicazione delle agevolazioni ICI dell'aliquota 4 per mille - punti da
La suddetta comunicazione esplica efficacia anche per gli anni successivi e fino a quando non intervengano
modifiche incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta, al verificarsi delle quali il contribuente dovrà inoltrare relativa nuova comunicazione secondo le modalità ed i termini previsti dal citato art. 12.
Nel caso di comunicazioni non veritiere al dichiarante verranno applicate le sanzioni penali previste dalla legge e decadrà dai benefici illegittimamente conseguiti.
I versamenti devono essere effettuati all'Agente della riscossione tributi o direttamente o tramite c/c postale
88734413 intestato a Equitalia Gerit SpA Gaeta - LT - ICI nonché tramite Mod. F/24.
Le scadenze dei versamenti ICI sono fissate al 16 giugno (acconto o rata unica) e al 16 dicembre (saldo).
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
Si consiglia la visione del testo integrale del Regolamento Comunale ICI consultabile sul sito del Comune di Gaeta (www.comune.gaeta.lt.it).
Tutte le informazioni e documentazioni relative all'imposta possono essere richieste all'Ufficio ICI - tel. 0771/469- 230/232/224/225; fax nO 0771/469209; e-mail: ufficiotributi@gaeta.it.