COMUNE DI GAETA

VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  - ANN0 2007

 

IL COMUNE DI GAETA informa: che con deliberazioni del Sub Commissario Prefettizio N. 21/C  del 16/04/2007 e N. 19/C del 16/04/2007, sono state decise le aliquote ICI per l'anno 2007 come segue:

 

ALIQUOTE:

5,00  per mille

1.      per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè quella nella quale il soggetto passivo ha la propria  residenza così come intesa ai fini anagrafici e/o la propria effettiva e stabile dimora;

 

2.      per le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Per pertinenze si intendono il garage, box o posto auto coperto o scoperto, la soffitta, la cantina e le tettoie chiuse o aperte);

3.      per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora sia utilizzata quale abitazione principale da parente di primo grado del proprietario e a condizione che l’utilizzatore non sia proprietario  di immobile ad uso abitativo ovvero sia titolare sullo stesso di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, nell’ambito del territorio comunale;

4.      per l’abitazione concessa in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta fino al secondo grado che la utilizzino come abitazione principale;

5.      per le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

6.      per l’unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all’estero, purché non locata;

7.      per le abitazioni regolarmente assegnate dall’Istituto autonomo case popolari;

8.      per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9.      le abitazioni dei soggetti passivi i quali, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale

 

7,00  per mille

1.      per tutte le altre unità diverse dalle abitazioni principali;

2.      per le aree fabbricabili.

 

DALL’IMPOSTA SI DETRAGGONO:

Euro 103,29 per abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale (dall’imposta dovuta per le pertinenze può essere detratta la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale).

 

NOTE:

Per l’applicazione delle agevolazioni ICI di cui ai punti da 2  a 9 (aliquota 5.00 per mille senza applicazione della detrazione di €. 103,29 - artt. 10 e 11 del Regolamento comunale ICI) i soggetti passivi d’imposta dovranno inviare apposita comunicazione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale ICI, a pena di decadenza, al Comune di Gaeta - Settore Economico - Finanziario - Ufficio Tributi - direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilità - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell’applicazione dell’aliquota ridotta. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate già tenere conto dell’aliquota da applicare. 

La suddetta comunicazione esplica efficacia anche per gli anni successivi e fino a quando non intervengano modifiche incidenti sull’ammontare dell’imposta dovuta, al verificarsi delle quali il contribuente dovrà inoltrare relativa nuova comunicazione secondo le modalità ed i termini previsti dal citato art. 12.

Nel caso di comunicazioni non veritiere al dichiarante verranno applicate le sanzioni penali previste dalla legge e decadrà dai benefici illegittimamente conseguiti.

Dall'anno 2007 le scadenze dell'ICI sono state anticipate al 16 giugno (acconto o rata unica) e al 16 dicembre (saldo).

 

Si consiglia la visione  del testo integrale del Regolamento Comunale ICI, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 127 del 22/12/2003,  e successive aggiunte e modifiche, consultabile sul sito del Comune di Gaeta (www.gaeta.it).