Esce il Consigliere Monti.

Il Presidente del Consiglio chiede di votare sull’emendamento presentato dal Consigliere
Di Mario, prot. N.6167 del 26/02/08, ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili –
Aliquote detrazioni per l’anno 2008”;

Entra il Consigliere Monti.

Con votazione espressa per appello nominale:

Voti favorevoli n.7 (Mancini Quirino, Di Mario, Rosina, Capitani, Angioletti, Melchionna e
Mantini);

Voti Contrari n.16

L’emendamento viene respinto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 al Tit. 1, capo 1, istituisce l’impostacomunale sugli immobili, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e
di terreni agricoli e che la base imponibile è il valore di detti immobili;

RICHIAMATO l’art. 6 di detto D. Lgs. sostituito dall’art. 3 c. 53 L. 23.12.1996 n. 662 il
quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata dal Comune in misura
non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille con possibilità di diversificazione
entro tali limiti e per i casi previsti dalla norma stessa;

VISTI:

.
l’art. 8 del citato D.Lgs. n. 504/92 nel testo sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge
23.12.1996, n. 662 e integrato con l’art. 3 D.L. 50/97 convertito dalla L. 122/97, il quale
stabilisce, tra l’altro, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita adabitazione principale del soggetto passivo si detraggono, sino alla concorrenza del suo
ammontare, lire 200.000 (ora € 103,29) elevabili, sino a lire 500.000 (ora € 258,23) in
alternativa alla riduzione dell’imposta, pure consentita, fino al 50%, facoltà esercitabileanche limitatamente a categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio
economico-sociale, individuate con delibera del competente organo comunale;

.
l’art. 58, comma 3, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 che prevede la possibilità di stabilire
la sopra citata detrazione anche in misura superiore a lire 500.000 (ora € 258,23);

VISTO altresì il comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 che, modificando l’art. 6 comma
1 primo periodo del D.Lgs. n. 504/92 , indica il Consiglio Comunale quale organo
competente per la determinazione delle aliquote della Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO :

¾
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11/05/2007 è stato
approvato il Regolamento ICI ed in particolare il comma 1 dell’art. 5 ha previsto che
“L'imposta è determinata applicando alla base imponibile un’ aliquota non inferiore
al quattro per mille e né superiore al sette per mille nella misura stabilita
annualmente dal Consiglio Comunale con propria delibera da adottare entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, pubblicata
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica tramite l’Ufficio “Pubblicazioni
leggi e decreti “ del Ministero di Giustizia ubicato in Roma via Arenula, n.70 e da
inserire sul sito Web del Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero
dell’Economia e delle Finanze”.


RITENUTO:

1. di
determinare le aliquote per l’anno 2008, conservandone l’articolazione
differenziata e in particolare :
a. aliquota ordinaria ICI per l’anno 2008: 6,5 (sei e cinque) per mille;
b. aliquota ridotta: 5,5 (cinque e cinque) per mille applicabile all’abitazione
principale e ad una sola pertinenza. Sono considerate pertinenze le unità
immobiliari quali garage, rimesse autorimesse (C6) – box, posto auto, tettoie
chiuse o aperte (C7) - cantina, soffitta, locali di deposito (C2), classificate o
classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione
principale anche se accatastate separatamente dall’abitazione;
c. aliquota ridotta:
5,75 per mille applicabile alle abitazioni e le relative
pertinenze, come specificato al punto b), locate con contratti stipulati sulla
base di accordi territoriali di cui all’art. 2 c. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n.
431. Per usufruire della presente agevolazione occorre presentare
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia del contratto di locazione
debitamente registrato;
d. aliquota ridotta:
5 per mille applicabile all’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà uso o usufrutto, adibita ad abitazione principale, di nucleo
familiare con persone in condizione di handicap grave e di non
autosufficienza individuati ai sensi dell’art. 3, c. 3 della Legge 104/92,
accertati ed attestati dalla azienda ASL di Latina ai sensi dell’art. 4 della
stessa Legge.
e.
fissare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di cui ai punti b) e d) nella misura
dello 0,25 per mille per ciascun figlio, oltre il secondo, appartenente al
nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che il reddito
complessivo del nucleo familiare percepito nell’anno precedente a quello di
imposizione (anno 2007) non superi € 25.823,00.
2. di fissare per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale nella misura
di € 103,30, detrazione spettante per le fattispecie elencate nei punti b) - d).
VISTO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
TUEL n.267/00 dal responsabile del Servizio Unico delle Entrate non comportando la
proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l’espressione del parere di
regolarità contabile, ed il parere favorevole espresso dal Responsabile di Settore, pareri
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale,

Esce il Consigliere Monti.

Con votazione espressa per appello nominale:
Voti favorevoli n.18
Contrari n.4 (Di Mario, Angioletti, Melchionna e Mantini)


D E L I B E R A


1) di fissare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2008, nelle
misure di seguito esposta:

a) aliquota ordinaria ICI per l’anno 2008: 6,5 (sei e cinque) per mille;

b) aliquota ridotta: 5,5 (cinque e cinque) per mille applicabile all’abitazione
principale e ad una sola pertinenza. Sono considerate pertinenze le unità
immobiliari quali garage, rimesse autorimesse (C6) – box, posto auto, tettoie
chiuse o aperte (C7) - cantina, soffitta, locali di deposito (C2), classificate o
classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione
principale anche se accatastate separatamente dall’abitazione;

c) aliquota ridotta: 5,75 per mille applicabile alle abitazioni e le relative
pertinenze, come specificato al punto b), locate con contratti stipulati sulla
base di accordi territoriali di cui all’art. 2 c. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n.

431. Per usufruire della presente agevolazione occorre presentare
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia del contratto di locazione
debitamente registrato;
d) aliquota ridotta: 5 per mille applicabile all’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà uso o usufrutto, adibita ad abitazione principale, di nucleo
familiare con persone in condizione di handicap grave e di non
autosufficienza individuati ai sensi dell’art. 3, c. 3 della Legge 104/92,
accertati ed attestati dalla azienda ASL di Latina ai sensi dell’art. 4 della
stessa Legge.

e) fissare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di cui ai punti b) e d) nella misura
dello 0,25 per mille per ciascun figlio, oltre il secondo, appartenente al
nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che il reddito
complessivo del nucleo familiare percepito nell’anno precedente a quello di
imposizione (anno 2007) non superi € 25.823,00.

2) di fissare per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di €
103,30, detrazione spettante per le fattispecie elencate nei punti b) - d);

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica tramite l’Ufficio “Pubblicazioni leggi e decreti “
del Ministero di Giustizia ubicato in Roma via Arenula, n. 70 e inserita sul sito Web
del Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5) di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa per alzata di mano:
Voti favorevoli n.18
Contrari n.4 (Di Mario, Angioletti, Melchionna e Mantini)
immediatamente eseguibile.