Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs 504/92 che prevedono la determinazione annuale delle aliquote di imposta, con effetto dall’anno successivo e con il medesimo atto l’eventuale determinazione della detrazione d’imposta per l’abitazione principale, in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale;

Verificato, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, così come sostituito dalla Legge 662/96 art.3, comma 53, che l’aliquota I.C.I. "deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille";

Atteso che l’andamento del gettito ICI relativo al 2006, sia pure non ancora definitivamente consolidato, consente, nel rispetto delle previsioni di bilancio 2006 di riconfermare tutte le aliquote fissate per l’anno 2005

Ritenuto altresì stabilire per l’anno 2006 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30.

Preso atto dei necessari pareri espressi dal Responsabile del procedimento ai sensi delle

Legge 241/90 e dai Responsabili di Settore del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49

del T.U.E.L. n.267/2000, pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte

integrante e sostanziale;

Tenuto conto che in presenza dell’ oggettivo slittamento del termine per l’approvazione

del Bilancio 2006-2008 al 31/03/2006, si procede all’assunzione del presente atto in

esercizio provvisorio automaticamente autorizzato ai sensi dell’ art.1 comma 155 L. n. 266/05;

Visti:

 

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

    1. di approvare tutto quanto sopra espresso che costituisce parte integrante del presente atto:
    2. di riconfermare le aliquote e la detrazione relativa all’anno 2005 e di fissare per l’anno 2006 le seguenti aliquote di imposta nella misura che segue:
      1. l’aliquota ordinaria ICI per l’anno 2006 nella misura del 6,5 per mille;
      2. l’aliquota ridotta nella misura del 5,75 per mille applicabile all’abitazione principale e ad una sola pertinenza. Sono considerate pertinenze le unità
      3. immobiliari quali garage, rimesse autorimesse (C6) – box, posto auto, tettoie chiuse o aperte (C7) - cantina, soffitta, locali di deposito (C2), classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale anche se accatastate separatamente dall’abitazione;
      4. l’aliquota ridotta nella misura del 5,75 per mille applicabile alle abitazioni e le relative pertinenze, come specificato al punto 2), locate con contratti stipulati sulla base di accordi territoriali di cui all’art. 2 c. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire della presente agevolazione occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia del contratto di locazione debitamente registrato;
      5. l’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille applicabile all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà uso o usufrutto, adibita ad abitazione principale, di nucleo familiare con persone in condizione di handicap grave e di non autosufficienza individuati ai sensi dell’art. 3, c. 3 della Legge 104/92, accertati ed attestati dalla azienda ASL di Latina ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge.
      6. fissare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di cui ai punti b) e 4) nella misura dello 0,25 per mille per ciascun figlio, oltre il secondo, appartenente al nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare percepito nell’anno precedente a quello di imposizione (anno 2005) non superi € 25.823,00.

 

    1. di fissare per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30, detrazione spettante per le fattispecie elencate nei punti sub 2), sub 4).
    2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.-