Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs 504/92 che prevedono la determinazione annuale delle aliquote di imposta, con effetto dall’anno successivo e con il medesimo atto l’eventuale determinazione della detrazione d’imposta per l’abitazione principale, in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale;

Verificato, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, così come sostituito dalla Legge 662/96 art.3, comma 53, che l’aliquota I.C.I. “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille”;

Vista la legge 09.12.1998 n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che, all’art. 8, prevede l’applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione secondo la modalità “concertata”, nei comuni di cui all’art. 1 della Legge 61/89 e che la legge soprarichiamata consente di derogare al limite minimo del 4 per mille in favore di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale i propri immobili alle condizioni definite negli accordi decentrati;

Atteso che l’andamento del gettito ICI relativo al 2005, sia pure non ancora definitivamente consolidato, consente, nel rispetto delle previsioni di bilancio 2005 di riconfermare tutte le aliquote fissate per l’anno 2004 e di riconoscere l’applicazione dell’aliquota agevolata, prevista per l’abitazione principale, anche a tutte le abitazioni e le relative pertinenze, come specificato al punto 2), locate con contratti stipulati sulla base di accordi territoriali di cui all’art. 2 c. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 evidenziando che per usufruire della presente agevolazione occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia del contratto di locazione debitamente registrato

Considerato che la prevista articolazione tariffaria consentirà di mantenere l’attuale livello quantitativo – qualitativo dei servizi e che l’applicazione di aliquote agevolate per le fattispecie sottoindicate, verrà fronteggiata con un reiterato impegno nel recupero dell’evasione fiscale con particolare riguardo alle aree fabbricabili e nuovi fabbricati, ai fabbricati produttivi nonché alla verifica di congruità dei dati catastali, di entrate derivanti da pagamenti e/o ravvedimenti per esercizi precedenti, e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;

 

Ritenuto altresì stabilire per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30, detrazione spettante per le fattispecie elencate nei punti 2) e 4).

 

Visti:

-         il D.Lgs. 31.12.1992 n.504 e successive modificazioni;

-         il Regolamento Comunale in materia di ICI approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 24.02.2000 e successive modificazioni;

-         la legge 09/12/1998, n 431

 

Preso atto:

-         del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento, circa la regolarità tecnica (art.9 - D.Lgs. 267/2000);

-         del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria circa la regolarità contabile (art.49 - D.Lgs. 267/2000), pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

 

-         che in presenza dell’oggettivo slittamento al 31.03.2005 del termine per l’approvazione del Bilancio 2005/2008 si assume il presente atto pur essendo in esercizio provvisorio, automaticamente autorizzato ai sensi dell’art.163 comma 3 D.Lgs. 267/2000;

 

-         Ad unanimità di voti;

 

D E L I B E R A

 

-          di approvare tutto quanto sopra espresso che costituisce parte integrante del presente atto:

 

-          di riconoscere l’applicazione dell’aliquota agevolata, prevista per l’abitazione principale, anche a tutte le abitazioni e le relative pertinenze, come specificato al punto 2), locate con contratti stipulati sulla base di accordi territoriali di cui all’art. 2 c. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 evidenziando che per usufruire della presente agevolazione occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia del contratto di locazione debitamente registrato;

 

-          di riconfermare le aliquote e la  detrazione relativa all’anno 2004 e  di fissare per l’anno 2005 le seguenti aliquote di imposta  nella misura che segue:

 

1.      l’aliquota ordinaria ICI per l’anno 2005 nella misura del 6,5 per mille;

 

2.      l’aliquota ridotta nella misura del 5,75 per mille applicabile all’abitazione principale e ad una sola pertinenza. Sono considerate pertinenze le unità

immobiliari quali garage, rimesse autorimesse (C6) – box, posto auto, tettoie chiuse o aperte (C7) - cantina, soffitta, locali di deposito (C2), classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale anche se accatastate separatamente dall’abitazione;

 

3.      l’aliquota ridotta nella misura del 5,75 per mille applicabile alle abitazioni e le relative pertinenze, come specificato al punto 2), locate con contratti stipulati sulla base di accordi territoriali di cui all’art. 2 c. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire della presente agevolazione occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia del contratto di locazione debitamente registrato;

 

4.      l’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille applicabile all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà uso o usufrutto, adibita ad abitazione principale, di nucleo familiare con persone in condizione di handicap grave e di non autosufficienza individuati ai sensi dell’art. 3, c.3 della Legge 104/92, accertati ed attestati dalla azienda USL di Latina ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge.

 

5.      fissare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di cui ai punti 2) e 4) nella misura dello 0,25 per mille per ciascun figlio, oltre il secondo, appartenente al nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare percepito nell’anno precedente a quello di imposizione (anno 2004) non superi € 25.823, pari a £.  50.000.000.

 

-          di fissare per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30, detrazione spettante per le fattispecie elencate nei punti sub 2), sub 4).

 

 

-          di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.-