PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

DELIBERA

 

  1. Di riconfermare, per l’anno 2011, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,  le medesime aliquote stabilite con deliberazione di C.C. n. 10 del 21.04.2010.

 

4,5  per mille

Ø      per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le pertinenze dell’abitazione principali a condizione che queste siano esclusivamente asservite all’abitazione principale;

Ø      per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario;

Ø      per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

Ø      per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero, o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

Ø      per  tutte le unità immobiliari dalla legge considerate abitazioni principale, a tutti gli effetti;

 

5  per mille

per i fabbricati di categorie D, C1, C2, C3                       

 

7  per mille

Ø      per tutte le altre unità immobiliari, diverse dalle abitazioni principali;

Ø      per le aree fabbricabili;

 

  1. La detrazione per l’abitazione principale resta confermata in  € 103,29 e  non si applica alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
    fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale;