LA GIUNTA COMUNALE
Omissis..
DELIBERA
4.50 per mille
Ø per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le pertinenze dell’abitazione principali a condizione che queste siano esclusivamente asservite all’abitazione principale;
Ø per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario;
Ø per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
Ø per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero, o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
Ø per tutte le unità immobiliari dalla legge considerate abitazioni principale, a tutti gli effetti;
5.00 per mille
Ø per i fabbricati di categorie D, C1, C2, C3
7.00 per mille
Ø per tutte le altre unità immobiliari, diverse dalle abitazioni principali
per le aree fabbricabili;