Comune di Piglio
(Provincia di Frosinone)
Atto n. 192 Del 28/12/2005 |
Imposta comunale sugli immobili anno 2006 – Determinazione aliquota. |
L’anno duemilacinque questo giorno ventotto, del mese di dicembre, alle ore 16.00, nella Sede Comunale, si è riunita
Convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
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Presenti |
Assenti |
Gabrieli Nazzareno Cittadini Fausto Borgia Alberto Pasquale Rossi Pietro Scarfagna Sergio Colavecchi Mario Roazzi Giuseppe |
si == == si si si si |
si si |
Presiede il Sig. Gabrieli Nazzareno – Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Dr. Luigi Corsi
Vista la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili;
Ritenuto di fissare l’aliquota per l’anno 2006 nella misura del 5,80‰ per l’abitazione principale e le sue pertinenze, con le seguenti riduzioni e detrazioni oltre a quelle fissate dalla legge, e di stabilire la misura del 7,00‰ per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili, e tutto ciò in conformità ai progetti e agli obiettivi che l’ente intende raggiungere:
ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE | |
DETRAZIONE |
€ 103,29 |
- Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e classificate gruppo A. | |
DETRAZIONE ELEVATA (*) |
€ 180,00 |
(*) su richiesta da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata per: - disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data del 01/01/2006 con coniuge ugualmente disoccupato; - nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%) ed un reddito complessivo annuo non superiore ad € 20.658,28 (lordo); - proprietari che, per motivi di anzianità o di infermità siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata con allegato il certificato di degenza o ricovero e a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione; - contribuenti di età superiore ad anni 65, titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.746,85 annui lordi se appartenenti a nuclei familiari composti da una sola persona, oppure con un reddito familiare non superiore a € 15.493,71 e che alla data del 01/01/2006 non possiedono altri immobili di categoria A. |
Con il parere favorevole del Ragioniere Comunale, in relazione a quanto previsto dall’art. 49 del T.U.E.L.;
Ad unanimità;
D E L I B E R A
- di stabilire, giusto quanto esposto in narrativa, l’aliquota ICI per il 2006 nella misura del 5,80‰ per le abitazioni principali e loro pertinenze, con le riduzioni e detrazioni di seguito riportate, oltre a quelle previste dalla legge, e del 7‰ per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili;
ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE | |
DETRAZIONE |
€ 103,29 |
- Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e classificate gruppo A. | |
DETRAZIONE ELEVATA (*) |
€ 180,00 |
(*) su richiesta da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata per: - disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data del 01/01/2006 con coniuge ugualmente disoccupato; - nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%) ed un reddito complessivo annuo non superiore ad € 20.658,28 (lordo); - proprietari che, per motivi di anzianità o di infermità siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamentod ella prima rata con allegato il certificato di degenza o ricovero e a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione; - contribuenti di età superiore ad anni 65, titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.746,85 annui lordi se appartenenti a nuclei familiari composti da una sola persona, oppure con un reddito familiare non superiore a € 15.493,71 e che alla data del 01/01/2006 non possiedono altri immobili di categoria A. |
- di dare atto che la presente disposizione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.