Comune di piglio

(Provincia di Frosinone)

 

 

Deliberazione ORIGINALE della Giunta municipale

 

 

Atto n.  186

 

Del  30/12/2004

Imposta comunale sugli immobili anno 2005. Determinazione aliquota.

 

            L’anno duemilaquattro questo giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 14.00, nella Sede Comunale, si è riunita

 

La Giunta Municipale

 

Convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 

 

 

Presenti

Assenti

 

Gabrieli                              Nazzareno

 

Cittadini                             Fausto

 

Borgia                                Alberto Pasquale

 

Rossi                                  Pietro

 

Scarfagna                           Sergio

 

Colavecchi                          Mario

 

Roazzi                                  Giuseppe

 

si

 

si

 

si

 

si

 

si

 

si

 

si

 

 

 

 

 

Presiede il Sig. Gabrieli Nazzareno – Sindaco

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Luigi Corsi

 

 

LA GIUNTA

 

            Vista la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

            Ritenuto di fissare l’aliquota per l’anno 2005 nella misura del 5,80‰ per l’abitazione principale e sue pertinenze, con le seguenti riduzioni e detrazioni oltre a quelle fissate dalla legge, e di stabilire la misura del 7,00‰ per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili, e tutto ciò in conformità ai progetti e agli obiettivi che l’ente intende raggiungere:

 

 

 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

 

 

DETRAZIONE

 

               € 103,29

 

 

-         Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e classificate gruppo A

 

 

DETRAZIONE ELEVATA (*)

 

 

          € 180,00

 

(*) su richiesta da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata per:

 

-         disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data del 01/01/2005 con coniuge ugualmente disoccupato;

 

-         nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%) ed un reddito complessivo annuo non superiore ad € 20.658,28 (lordo);

 

-         proprietari che, per motivi di anzianità o di infermità siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata con allegato il certificato di degenza o ricovero e a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione;

 

-         contribuenti di età superiore ad anni 65, titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.746,85 annui lordi se appartenenti a nuclei familiari composti da una sola persona, oppure con un reddito familiare non superiore a € 15.493,71 e che alla data del 01/01/2005 non possiedono altri immobili di categoria A;

 

            Con il parere favorevole del Ragioniere Comunale, in relazione a quanto previsto dall’art. 49 del T.U.E.L.;

 

            Ad unanimità;

 

D E L I B E R A

 

-         di stabilire, giusto quanto esposto in narrativa, l’aliquota ICI per il 2005 nella misura del 5,80‰ per le abitazioni principali e loro pertinenze, con le riduzioni e detrazioni di seguito riportate, oltre a quelle previste dalla legge, e del 7,00‰ per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

 

 

DETRAZIONE

 

               € 103,29

 

 

-         Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e classificate gruppo A

 

 

DETRAZIONE ELEVATA (*)

 

 

          € 180,00

 

(*) su richiesta da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata per:

 

-         disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data del 01/01/2005 con coniuge ugualmente disoccupato;

 

-         nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%) ed un reddito complessivo annuo non superiore ad € 20.658,28 (lordo);

 

-         proprietari che, per motivi di anzianità o di infermità siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata con allegato il certificato di degenza o ricovero e a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione;

 

-         contribuenti di età superiore ad anni 65, titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.746,85 annui lordi se appartenenti a nuclei familiari composti da una sola persona, oppure con un reddito familiare non superiore a € 15.493,71 e che alla data del 01/01/2005 non possiedono altri immobili di categoria A;

 

-         di dare atto che la presente disposizione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;

 

-         di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  Letto, approvato e sottoscritto

 

            IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

 

    ______________________                                _________________________

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il ___________

Per rimanervi 10 giorni consecutivi.

 

Dal Municipio lì _________________________

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

_________________________