CON LA DELIBERA DI C.C.  07 DEL 31.03.2008 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE I.C.I. VIGENTI DALL’ANNO 2000,  CONTESTUALMENTE  SI E’ MODIFICATO L’ART. 13 DEL REGOLAMENTO ESTENDENDO LE AGEVOLAZIONI COSI’ COME DI SEGUITO RIPORTATO.

 

 

ANNUALITA’  2008 ALIQUOTE:

 

- 7 o/°°    ORDINARIA;

- 5 o/°°   ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

 

 

Art. 13 – (AGEVOLAZIONI)

 

  1. Sono considerati parti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, (locali depositi, rimesse e autorimesse, tettoie chiuse ed aperte)destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche,  ma non affittate separatamente;
  2. L’assimilazione ai fini dell’I.C.I. di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione dei valori di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
  3. La detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze.
  4. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e/o detrazione d’imposta, sono equiparate ad abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime, in tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
  6.  Ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’aliquota agevolata deliberata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado, nonché dai residenti all’estero, solo alla prima casa, sita in Patrica e non affittata.
  7. L’aliquota agevolata e relativa derazione si applicano anche per le abitazioni,  e relative pertinenze, non locate, di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
  8. E’ prevista l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. per le abitazioni del centro storico, di cui alla mappa urbana, foglio n. 12, non di lusso, e con rendita castale non superiore a L. 300.000 (EURO 154,99), durante la fase di ristrutturazione, per un massimo di tre anni, regolarmente autorizzata e controllata dall’Ufficio Tecnico comunale.
  9. La detrazione per l’abitazione principale è elevata di L. 100.000 (EURO 51,65), di quella normale , nei seguenti casi:

a)      per i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidità pari o superiore al 75% e con reddito familiare annuo imponibile non superiore a L. 35.000.000 (EURO 18.075,99); e non in possesso di altre unità abitative nel territorio nazionale;

b)      per i pensionati che al 1 gennaio dell’anno di riferimento abbiano compiuto 70 anni di età e possiedono un reddito annuo del nucleo familiare imponibile non superiore a L. 22.000.000 (EURO 11.362,05), se la famiglia è composta da due persone. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di L. 5.000.000 (EURO 2.522,28) per ogni ulteriore componente oltre i due. Se si tratta di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a L. 16.000.000 (EURO 8.263,31);

c)      per i cassintegrati e non occupati il cui reddito annuo imponibile del nucleo familiare, relativo all’anno di competenza non sia superiore a L. 25.000.000 (EURO 12.911,42);

d)      per le famiglie numerose composte da sei o più persone che non possiedono nel territorio nazionale altre unità abitative oltre l’abitazione di residenza e il reddito imponibile annuo del nucleo familiare non sia superiore a L. 50.000.000 (EURO 25.822,84);

10.  Ai fini di favorire il risparmio energetico, è concessa per tre annualità, una riduzione dell’Imposta dovuta (I.C.I.) pari al 30%, a tutti i proprietari di civili abitazioni, che,     acquistano e installano nel rispetto della normativa vigente, in modo documentato, per dette abitazione i seguenti impianti tecnologici:

§               pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda sanitaria;

§               pannelli fotovoltaici  ( potenza minima 1,0 kW);

§               stufe alimentate a “pellet” per la produzione di  calore e/o acqua calda;

§               termocamini per la produzione sia di aria che di acqua calda.

             

 La riduzione si applica per ogni eventuale unità abitativa di proprietà o in usufrutto,  sia se utilizzata come prima abitazione, sia tenuta a disposizione,  interessata dall’installazione di uno qualsiasi degli impianti su indicati e non è cumulabile a seguito di installazioni plurime effettuate nell’arco del triennio.

Le  detrazioni, per installazioni effettuate entro il 30 giugno decorrono dall’anno in corso e si applicano per le due annualità seguenti, per installazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre la detrazione si applica per le tre annualità seguenti.

La documentazione,  attestante i requisiti utili per le agevolazioni previste nel presente articolo  dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Patrica,  entro il termine previsto per l’effettuazione del primo versamento utile, e potrà essere  presentata  in autocertificazione, con riserva dell’Ente della facoltà del controllo specifico ed individuale.

Per le riduzioni di cui al punto 10 l’autocertificazione dovrà essere integrata, ai fini del rispetto delle normative fiscali e di sicurezza, dalla fattura di acquisto e dal certificato di corretta installazione, se dovuto, ai sensi della vigente normativa.