1.     Di stabilire per l’anno 2008 la seguente aliquota per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):

·        6‰  (sei per mille): per tutte le tipologie di immobili;

1.     di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.5.2008, in vigore dal 29.5.2008, risultano esenti dal pagamento dell’ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle assimilate all’abitazione principale dal comune con il regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;