OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMOBILI (ICI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONE E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2006.
Premesso:
- che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo 1, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall’art.6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt.42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt.42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
- che l’art.4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, attribuisce all’ente locale la facolt di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a propriet indivisa, residenti nel Comune per l’unit immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, attribuisce al Comune la facolt di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari immobiliari per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- che l’art.2, coma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facolt di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalit di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unit immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilit da prestare alla popolazione;
VISTO il parere favorevole di regolarit tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi del Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilit ;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
I. Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006:
1) aliquota ridotta da applicare (1):
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a propriet indivisa, residenti nel Comune, per l’unit immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: cinque (5,00) per mille;
per le unit immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: cinque (5,00) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unit immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: sei e cinquanta (6,50) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locati: sei e cinquanta (6,50) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: sei e cinquanta (6,50) per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
- 5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: cinque (5,00) per mille;
- 5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 266, iscritte nell’albo regionale: ____________________ (___________) per mille;
- 5.3 __________________________________________________________;
6) aliquota agevolata (2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unit immobiliari inagibili o inabitabili: _____________ (_________) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: _____________ (_________) per mille ;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: ___________ (______) per mille;
d) all’utilizzo di sottotetti: ______________ (_________) per mille;
da applicare limitatamente alle unit immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
___________________
(1) L’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria – comunque non inferiore al 4 per mille – può essere deliberata:
a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a propriet indivisa;
b) soltanto per gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
c) congiuntamente per le unit immobiliari di cui alle precedenti lett. a) e b).
Il comune può anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura – sempre non inferiori al 4 per mille – una per le unit immobiliari di cui alla lettera a), l’altra per quelle di cui alla lettera b).
(2) Anche inferiore al 4 per mille.
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: sei (6,50) per mille;
8) aliquota agevolata speciale(3) del ___________% (____________ per mille) per le unit immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all’art.2, comma 3, della legge n. 431/1998;
9) aliquota speciale(4) del __________% (_________ per mille) per le unit immobiliari non locate per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
I. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art.3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
II. Di stabilire nella misura del quattro per mille (4 per mille ), per un periodo non superiore a ____________(5) anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attivit la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
III. Di stabilire che all’imposta dovuta per l’unit immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29(6) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unit immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unit immobiliari, è inoltre (7) stabilito che:
a) l’importo di € 103,29 di cui sopra sia elevato a € _______________ (_________)(8) , e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta;
b) sia applicata l’ulteriore riduzione del ________________ (___________) per cento(9).
_____________________________________
(3) Anche inferiore al 4 per mille.
(4) Anche superiore al 7 per mille – ma entro il 9 per mille – nei soli comuni ad alta tensione abitativa di cui all’art.1 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551.
(5) L’adozione di tale agevolazione è facoltativa: il consiglio, eventualmente, deve stabilirne il periodo di applicazione nel massimo di tra anni.
(6) E’ opportuno per maggiore semplificazione adottare una misura di detrazione arrotondata all’Euro, ad es.104,00.
(7)L’elevazione della detrazione o, in alternativa, l’adozione della riduzione dell’imposta è facoltativo: il Consiglio qualora decida l’applicazione di una delle due agevolazioni deve stabilirne la misura.
(8) La detrazione è stabilita, in misura unica:
- fra il minimo di € 103,29 ed il massimo di € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio ( art. 8 c. 3 D.Lgs. n. 504/1992 sost. Dall’art. 3 c.55 Legge n. 662/1996);
- in misura non superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unit immobiliari tenute a disposizione del contribuente di cui al precedente Capo I. n. 3 (art. 58 c. 3 D.Lgs. n. 446/1997).
(9)Fino da un massimo del 50% dell’imposta dovuta.
Per l’abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di propriet , usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unit immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituiti autonomi per le case popolari;
IV. Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico – sociale:
· Nucleo familiare con persone portatore di handicap con invalidit del 100%;
· Nucleo familiare con persona “grande invalido civile di guerra”;
· Nucleo familiare composto da persona ultra sessantacinquenne con reddito complessivo annuo pari od inferiore a € 5.164,57, titolare d’immobile;
l’elevazione della detrazione spettante a € 154,94;
· Istituto Autonomo Case Popolari sia applicata :
l’elevazione della detrazione spettante a € 206,58 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta;
V. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
VI. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.