IL consiglio comunale
Visto il parere reso sulla proposta di deliberazione dalla competente Commissione Consiliare Permanente, in data 24 aprile 2007, ai sensi dell’art. 14 – sesto comma – dello Statuto Comunale;
Sentita la proposta di modifica della deliberazione in esame. presentata dal Signor Sindaco ed allegata alla presente, approvata all’unanimità dei voti, resi per appello nominale;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, Nº 504, per la parte relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Richiamato il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, Nº 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 23 dicembre 1996, Nº 662, articolo 3, commi 53 e seguenti;
Vista la Legge Nº 449 / 1997;
Vista la Legge Nº 342/2000;
Vista la Legge 23 dicembre 2000, Nº 388 (Legge Finanziaria 2001) ed in particolare l’articolo 53 – comma 16;
Vista la Legge Nº 448/2001;
Vista la Legge N° 289/2002 e la Legge 24/12/2003, N° 350;
Vista la Legge Finanziaria 23 dicembre 2005, N. 266;
Vista la Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, N. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 156 che attribuisce al Consiglio Comunale il potere di fissazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;
Considerato che per l’anno di imposta 2007, tenuto conto del livello complessivo delle risorse disponibili e della massa attiva, nonché delle spese per i servizi e per le opere programmate da questa Amministrazione, l’aliquota I.C.I. può essere confermata nella misura applicata per l’anno 2006 e determinata come di seguito:
n Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 7 (sette) per mille, per gli immobili diversi dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
n Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze ai sensi dell’ art. 7 c. 3° del vigente regolamento comunale I.C.I., del soggetto passivo. Ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota del 5 per mille, è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. A tal fine deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno,dichiarazione di assegnazione dell’immobile in uso gratuito completo delle indicazione del grado di parentela;
n Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille per gli Immobili destinati a negozi – botteghe – autorimesse ad uso commerciale purché accatastati con il Codice C1 i negozi, con il Codice C3 le botteghe e con il Codice C6 le autorimesse ad uso commerciale, in cui il proprietario eserciti direttamente l’attività anche come legale rappresentante o amministratore di Società. Tale aliquota vale per un solo immobile ad uso commerciale nell’ambito del territorio comunale. Eventuali comproprietari diversi dai parenti fino al secondo grado scontano l’aliquota del 6 (sei) per mille. L’applicazione dell’aliquota agevolata deve risultare da apposita dichiarazione da comunicare al Comune entro il 30 giugno dell’anno;
n Detrazioni ed agevolazioni per l’abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta:
- La detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad Euro 103,29;
- Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo di Euro 103,29 per:
A) Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno Nº 02 (due) anni alla data del 1° gennaio 2007;
B) Inoccupati che abbiano perso l’indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell’anno 2006;
C) Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;
D) Lavoratori in cassa integrazione;
E) Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di Handicap (non inferiore al 75%);
F) Coloro che abbiano compiuto 65 anni di età entro l'anno 2006;
PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (EURO 103,29) E’ NECESSARIO CHE:
- Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale;
- Il reddito dell’intero Nucleo Familiare non superi la somma di Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale è elevato ad Euro 14.460,79;
Viene, inoltre, riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 103,29 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;
Visti gli articoli 42 e 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Nº 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con l’unanimità dei voti, resi per appello nominale,
1) La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta I.C.I. per l’anno 2007:
a) l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno di imposta 2007 è stabilita nella misura del 7 (sette) per mille;
b) l’aliquota I.C.I. per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi dell’ art. 7 c. 3° del vigente regolamento comunale I.C.I., del soggetto passivo dell’Imposta è stabilita nella misura del 5 (cinque) per mille. Ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota del 5 per mille, è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. A tal fine deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno, dichiarazione di assegnazione dell’immobile in uso gratuito completo delle indicazione del grado di parentela;
c) l’aliquota dell’Imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse ad uso commerciale è stabilita nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano;
3) è approvato, in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:
- La detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad Euro 103,29;
- Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino ad Euro 103,29 per:
A) Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno Nº 02 (due) anni a far data dal 1º gennaio 2007;
B) Inoccupati che abbiano perso l’indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno 2006;
C) Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;
D) Lavoratori in cassa integrazione;
E) Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di Handicap (non inferiore al 75%);
F) Coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l’anno 2006;
PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (EURO 103,29) E' NECESSARIO CHE:
- Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale;
- Il reddito dell’intero Nucleo Familiare non superi la somma pari ad Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale è elevato ad Euro 14.460,79;
Viene – inoltre – riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 103,29 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;
4) ai fini delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, il riferimento al Nucleo Familiare deve intendersi quello risultante dai registri anagrafici del Comune.
Con l’unanimità dei voti, resi per alzata di mano,
D E L I B E R A
Di dichiarare la presente Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.