DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

(CON  I  POTERI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  E  DELLA  GIUNTA  COMUNALE) 

 

 

 

 

 

 

                  VERBALE    N.   36                                            DEL   7 FEBBRAIO 2006

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili. Aliquote, Agevolazioni e Detrazioni. Anno di imposta 2006.

                                                       

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IL   COMMISSARIO   STRAORDINARIO

 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, Nº 504, per la parte relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Richiamato il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, Nº 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1996, Nº 662, articolo 3, commi 53 e seguenti;

Vista la Legge Nº 449 / 1997;

Vista la Legge Nº 342/2000;

Vista la Legge 23 dicembre 2000, Nº 388 (Legge Finanziaria 2001) ed in particolare l’articolo 53 – comma 16;

Vista la Legge Nº 448/2001;

Vista la Legge N° 289/2002 e la Legge 24/12/2003, N° 350;

Vista la Legge Finanziaria 23 dicembre 2005, N. 266;

Visto il  Regolamento  Comunale   disciplinante   l’Imposta   I.C.I.,   approvato   con   atto   consiliare  Nº 79 del 21 dicembre 1998;

Considerato che per l’anno di imposta 2006, tenuto conto  del livello  complessivo delle risorse disponibili  e della massa attiva, nonché delle spese  per i servizi  e per le opere programmate da questa Amministrazione, l’aliquota  I.C.I.  viene determinata come di seguito:

n   Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 7 (sette) per mille, per gli immobili diversi dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

n   Aliquota   dell’Imposta   I.C.I.   nella   misura   del   5 (cinque)  per   mille  per   l’unità   immobiliare   adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza del soggetto passivo. Ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota del 5 per mille, è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. A tal fine deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno,dichiarazione di assegnazione dell’immobile in uso gratuito completo delle indicazione del grado di parentela;

n   Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille per gli Immobili destinati a negozi – botteghe – autorimesse ad uso commerciale purché accatastati con il Codice C1 i negozi, con il Codice C3 le botteghe e con il Codice C6 le autorimesse ad uso commerciale, in cui il proprietario eserciti direttamente l’attività anche come legale rappresentante o amministratore di Società. Tale aliquota vale per un solo immobile ad uso commerciale nell’ambito del territorio comunale. Eventuali comproprietari diversi dai parenti fino al  secondo  grado scontano l’aliquota del 6 (sei) per mille. L’applicazione  dell’aliquota agevolata deve risultare da apposita dichiarazione da comunicare al Comune  entro il 30 giugno dell’anno;

n   Detrazioni ed agevolazioni per l’abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta:

-  La detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad Euro 103,29;

-  Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, con  domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo di Euro 103,29 per:

A)    Disoccupati    iscritti    nelle    liste  di   collocamento  da   almeno   Nº 02   (due)  anni   alla    data    del   1° gennaio 2006;

B)     Inoccupati che abbiano  perso l’indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell’anno 2005;

C)     Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

D)    Lavoratori in cassa integrazione;

E)     Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno  un soggetto potatore di Handicap (non inferiore al 75%);

F)      Coloro che abbiano compiuto 65 anni di età entro l'anno 2005;

 

PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA  (EURO 103,29) E’  NECESSARIO CHE:

                        - Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda  altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

                        - Il   reddito   dell’intero   Nucleo    Familiare    non   superi   la    somma   di   Euro 9.296,22, incrementata  di Euro 1.032,91 per ogni componente  in più rispetto  al proprietario, ad   eccezione   di   quanto elencato al punto  E)   il  cui   reddito annuale   è   elevato  ad Euro 14.460,79;

Viene, inoltre, riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 103,29 a quei proprietari che, per  i motivi di anzianità  o di infermità, siano residenti  presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola  non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

Visti gli articoli 42 e 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Nº 267;

Visto lo Statuto Comunale;

 

 

D E L I B E R A

 

1) La premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta I.C.I. per l’anno 2006:

a)      l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.)  per l’anno di imposta 2006  è stabilita nella misura del 7 (sette)  per mille;

b)      l’aliquota I.C.I. per la unità immobiliare  adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto  passivo  dell’Imposta è stabilita nella misura del 5 (cinque) per mille. Ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota del 5 per mille, è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. A tal fine deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno, dichiarazione di assegnazione  dell’immobile in uso gratuito completo delle indicazione del grado di parentela;

c) l’aliquota dell’Imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse ad uso commerciale è stabilita nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano;

3)      è approvato, in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta, il  quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:

                        - La detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad Euro 103,29;

                        - Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, con  domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino ad Euro 103,29 per:

A)    Disoccupati    iscritti    nelle    liste    di   collocamento    da     almeno   Nº 02   (due)  anni   a  far  data   dal   1º gennaio 2006;

B)    Inoccupati che abbiano  perso l’indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno 2005;

C)    Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

D)    Lavoratori in cassa integrazione;

E)     Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno  un soggetto potatore di Handicap (non inferiore al 75%);

F)     Coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l’anno 2005;

PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA  (EURO 103,29)  E' NECESSARIO CHE:

- Nessuno dei componenti  del nucleo familiare possieda  altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

- Il   reddito    dell’intero  Nucleo   Familiare     non    superi    la    somma  pari ad Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni componente  in più rispetto  al    proprietario,   ad eccezione di quanto elencato al punto  E) il cui reddito annuale è elevato  ad Euro 14.460,79;

Viene – inoltre – riconosciuta,   sempre   relativamente   alla   prima   casa,   una detrazione base di Euro 103,29 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità  o di infermità, siano residenti  presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola  non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

 

4) ai fini delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, il riferimento al Nucleo Familiare deve intendersi quello risultante dai registri anagrafici del Comune.

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze.

 

Dato atto dell’urgenza, 

 

                                                           

D E L I B E R A

 

 

di dichiarare la presente Deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – quarto comma    del Testo  Unico  delle  Leggi   sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Nº 267.