COMUNE DI ALATRI

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

VERBALE N. 362 DEL 30 DICEMBRE 2004

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Aliquote Agevolazioni e Detrazioni - Anno 2005.

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L’anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese di DICEMBRE, alle ore 18.40, in Alatri e nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1) Morini Giuseppe

Sindaco

P

 

2) Di Fabio Fabio

Vice Sindaco

P

 

3) Buschini Mauro

Assessore

 

A

4) Fia Guido

Assessore

P

5) Giovannetti Colombina

Assessore

 

A

6) Mattei Riccardo

Assessore

 

A

7) Nari Ivana

Assessore

P

 

8) Rapone Pasquale

Assessore

P

 

 

Assiste il Segretario Generale del Comune – Sig. Dr. Gianni Noce –.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale,

Il Signor Ing. Morini Giuseppe – Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo Nº 267 del 18 agosto 2000;

 

%

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, Nº 504, per la parte relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Richiamato il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, Nº 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1996, Nº 662, articolo 3, commi 53 e seguenti;

Vista la Legge Nº 449 / 1997;

Vista la Legge Nº 342/2000;

Vista la Legge 23 dicembre 2000, Nº 388 (Legge Finanziaria 2001) ed in particolare l’articolo 53 – comma 16;

Vista la Legge Nº 448/2001;

Vista la Legge N° 289/2002 e la Legge 24/12/2003, N° 350;

Visto il Regolamento Comunale disciplinante l’Imposta I.C.I., approvato con atto consiliare Nº 79 del 21 dicembre 1998;

Considerato che per l’anno di imposta 2005, tenuto conto del livello complessivo delle risorse disponibili e della massa attiva, nonché delle spese per i servizi e per le opere programmate da questa Amministrazione, l’aliquota I.C.I. viene determinata come di seguito:

- La detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad Euro 103,29;

- Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo di Euro 103,29 per:

    1. Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno Nº 02 (due) anni alla data del 1° gennaio 2005;

    2. Inoccupati che abbiano perso l’indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell’anno 2004;

    3. Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

    4. Lavoratori in cassa integrazione;

    5. Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di Handicap (non inferiore al 75%);

    6. Coloro che abbiano compiuto 65 anni di età entro l'anno 2004;

PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (EURO 103,29) E’ NECESSARIO CHE:

  1. - Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

  1. - Il reddito dell’intero Nucleo Familiare non superi la somma di Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale è elevato ad Euro 14.460,79;

Viene, inoltre, riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 103,29 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

Visti gli articoli 42 e 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Nº 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

1) La premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta I.C.I. per l’anno 2005:

a) l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno di imposta 2005 è stabilita nella misura del 6,5 (sei virgola cinque) per mille;

b) l’aliquota I.C.I. per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo dell’Imposta è stabilita nella misura del 5 (cinque) per mille;

c) l’aliquota dell’Imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse ad uso commerciale è stabilita nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano;

  1. è approvato, in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:

  1. - La detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad Euro 103,29;

  2. - Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino ad Euro 103,29 per:

    1. Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno Nº 02 (due) anni a far data dal 1º gennaio 2005;

    2. Inoccupati che abbiano perso l’indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno 2004;

    3. Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

    4. Lavoratori in cassa integrazione;

    5. Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di Handicap (non inferiore al 75%);

    6. Coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l’anno 2004;

PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (EURO 103,29) E' NECESSARIO CHE:

- Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

- Il reddito dell’intero Nucleo Familiare non superi la somma pari ad Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale è elevato ad Euro 14.460,79;

Viene – inoltre – riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 103,29 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

4) ai fini delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, il riferimento al Nucleo Familiare deve intendersi quello risultante dai registri anagrafici del Comune.

La presente deliberazione sarà presentata al Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2005 e relativi allegati.

Con distinta ed unanime votazione, stante l’urgenza,

 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – quarto comma – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267.