LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 30.10.1992 n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTA la deliberazione n. 51 del 23.12.1992, ad oggetto: “ Determinazione aliquota ICI per l’anno 1993”;
DATO ATTO che con la citata deliberazione si determinava l’aliquota di imposta nella misura del 5 per mille;
ATTESO che l’aliquota è stata annualmente riconfermata nella medesima misura per gli esercizi 1993/2000;
PRESO ATTO delle disposizioni recate in materia di ICI della legge 23.12.1996 n. 662 e dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
DATO ATTO che l’art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448 ( finanziaria 2002) modificando l’articolo 53 della legge 23.12.2000 n. 388, ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef, le tariffe dei servizi pubblici locali i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali sono fissati non più entro il 31.12. ma entro la data di deliberazione di bilancio di previsione , ne deriva pertanto che anche se nella finanziaria 2004, non troviamo una norma specifica per la proroga dei termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote, valgono le norme disciplinate nella finanziaria 2002 che assumono carattere generale;
DATO ATTO che in sede di conversione in Legge del D.L. n. 314/2004 il termine di deliberazione del bilancio degli Enti locali è stato prorogato al 31.03.2005;
VISTo il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07.01.1999;
VISTA la deliberazione G.C. n. 11 del 11.03.2003 con la quale venivano determinate le aliquote e le riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2003;
VISTA, altresì la deliberazione G.C. n. 5 del 09.01.2004 Aliquota ICI 2004, con la quale venivano riconfermate le aliquote e le riduzioni dell’imposta comunale adottate nel 2003;
VISTO l’art. 42 del T.U.O.E.L. n.267/2000, che riserva alla competenza della Giunta la deliberazione in merito alle aliquote dei tributi;
RITENUTO dover provvedere alla determinazione delle aliquote d’imposta per l’anno 2005;
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 T.U.O.E.L. n. 267/2000;
CON voti unanimi resi in forma palese,
D E L I B E R A
1. di determinare nelle seguenti misure le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005:
a) Aliquota ordinaria: 6 per mille
b) Aliquota abitazione principale : 5 per mille
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento Comunale si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimora abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo ( nella quale il proprietario ed i suoi familiari dimorano abitualmente);
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
d) alloggio regolarmente assegnato da istituto per le case popolari;
e) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
f) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari ( parenti fino al terzo grado ed affini al secondo grado);
g) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;
- di confermare per l’anno 2005 le detrazioni d’imposta approvate con la deliberazione Consiliare n. 3 del 20.02.2002 e precisamente:
L’imposta dovuta per l’abitazione principale, come definita dall’art. 5 del Regolamento Comunale citato è ridotta del 50% qualora il soggetto passivo appartenga ad una delle seguenti categorie:
a) nucleo familiare in possesso di reddito annuo complessivo non superiore a €. 5.165,00;
b) nuclei familiari con 4 o più figli;
c) nuclei familiari di cui facciano parte disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 75%;
L’appartenenza ad una delle categorie sopra elencate deve essere comprovata presentando al Comune di Pescosolido entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ICI la seguente documentazione:
- per le categorie di cui alla lettera a), copia della denuncia dei redditi dell’anno precedente a quello cui si riferisce la tassazione ICI ovvero autocertificazione ai sensi della L. 127/97 e successive modifiche;
- per la cat. di cui alla lettera b) autocertificazione ex L. 127/97 relativa alla composizione del nucleo familiare;
- per la cat. di cui alla lettera c) certificato medico- legale attestante lo stato di invalidità.
Aliquota ici 2005