COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 07/03/2007

OGGETTO:DELIBERAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2007

                (omissis).

                              DELIBERA

1. Di determinare, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote ICI per l'anno 2007:

    a) nella misura del cinque per mille per l'unità abitativa direttamente adibita ad abitazione principale;

    b) nella misura del sei per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

    c) nella misura del quattro per mille per le aree edificabili;

2. di dare atto che per l'abitazione principale è confermata la detrazione di € 105,00;

3. di riconoscere un'ulteriore detrazione d'imposta a titolo ICI fino alla concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

          a) presenza nel nucleo familiare di titolari di pensioni o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età e che l'anno precedente a quello di imposta abbia posseduto, ai fini IRPEF, un reddito imponibile non superiore alla seguente tabella:

Numero di componenti del nucleo familiare                                         ordinari (redditi anno precedente)

               1 componente                                                                            4680,00

               2 componenti                                                                             7340,00

               3 componenti                                                                             9570,00

               4 componenti                                                                            11500,00  

               5 componenti                                                                            13370,00

               6 componenti                                                                            14980,00

        Più di sei componenti                                                                 Aggiungere € 1670,00

 

         b) presenza di uno o più diversamente abili, con invalidità non inferiore al 100% o iscritta alla prima categoria della tabella "A", allegato al testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 834/81 e s.m., risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

         c) le condizioni di cui ai punti precedenti, devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge;

In tutti i casi, i soggetti passivi sono ammessi al gedimento di beneficio in questione alle seguenti condizioni:

         d) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina o soffitta, sia possessore di altri immobili o quote di essi nell'intero territorio nazionale;

         e) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

         f) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare, anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.

4. per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una comunicazione ai fini dell' ICI, dichiarando il possesso dei requisiti di cui al punto tre, utilizzando, gli appositi, moduli predisposti dal Comune, e dichiarando altresì:

             a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicazione dell'ulteriore detrazione;

             b) L'elenco dei componenti il nucleo familiare;

             c) L' indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado d'inabilità, ed effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera c) del punto 3 .

Tale comunicazione deve essereprodotta per l'anno per il quale permangono tali condizioni di cui al punto 3.

Per i casi di cui al punto tre, dovrà essere allegata idonea certificazione.

5. la mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento, salvo sanzioni più gravi in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;

6. di dare atto che, in base alle "Zone" sopra definite, il valore delle aree edificabili è così determinato:

             a) ZONA 1 - €/mq 10,00

             b) ZONA 2 - €/mq 5,00

             c) ZONA 3 - €/mq 5,00

Si propone di renderla immediatamente esecutiva.