LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visto il D Lgvo 30.12.1992 n. 504 per la parte relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Richiamato il D Lgvo 446/97

Visto l’art. 3 –cc 53 e segg- L. 662/1996

Vista la legge 449/97

Vista la legge 342/2000

Vista la legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 53 –c16-

Vista la legge 448/2001

Visto il regolamento comunale ICI approvato con atto cc n. 42 del 22.12.2003

Considerato che per l’anno di imposta 2005, tenuto conto del livello complessivo delle risorse disponibili e della massa attiva, nonché delle spese per i servizi e per le opere programmate da questa Amministrazione, l’aliquota ICI viene confermata pari all’aliquota del 2005 e, precisamente:

-         Aliquota dell’Imposta ICI nella misura del 6 (sei) per mille per tutti gli immobili;

-         Detrazioni ed agevolazioni per l’abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta:

o       La detrazione dell’Imposta dovuta per l’Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad € 110,00 (è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado)

o       Ulteriore detrazione, richiesta dal soggetto passivo dell’imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo di € 110,00 per nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 100%).

Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (€ 110,00) è necessario che:

-         Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale

-         Il Reddito dell’intero nucleo familiare non superi la somma di € 20.000,00 incrementata di  € 1032,01 per ogni  componente in più rispetto al proprietario, comprese le indennità di assegni di invalidità e di tutte le eventuali pensioni che non sono assoggettate ai fini IRPEF.

o       Vieni inoltre riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, un’ulteriore detrazione di € 110,00 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità,  siano residenti presso un istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero.

 

Visti gli artt. 42 e 48 del TU delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D Lgvo 18.8.2000 n. 267;

 

Con voti unanimi legalmente resi

 

 

DELIBERA

1)      la premessa è parte integrante della presente deliberazione

2)      di confermare anche per l’anno 2006  l’aliquota ICI per l’anno 2005 e, precisamente, come segue:

a.       aliquota ICI nella misura del 6 (sei) per mille, per tutti gli immobili

3)      Detrazioni ed agevolazioni per l’abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta

a.       La detrazione dell’Imposta dovuta per l’Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 110,00

b.      è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, con richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, da presentare  entro il termine previsto per il pagamento della prima rata

c.       ulteriore detrazione a richiesta del soggetto passivo dell’imposta, da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo di € 110,00 per i nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 100%)

Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (€ 110,00) è necessario che:

-         Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale

o       Il Reddito dell’intero nucleo familiare non superi la somma di € 20.000,00 incrementata di  € 1032,01 per ogni  componente in più rispetto al proprietario, comprese le indennità di assegni di invalidità e di tutte le eventuali pensioni che non sono assoggettate ai fini IRPEF.

o       Vieni inoltre riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, un’ulteriore detrazione di € 110,00 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità,  siano residenti presso un istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero.

-          

4)      Ai fini delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, il riferimento del Nucleo Familiare deve intendersi quello risultante dai registri anagrafici del Comune.

 

La presente deliberazione sarà presentata al Consiglio Comunale per le conseguenti determinazioni, unitamente al Bilancio di previsione   e relativi allegati.